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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06644/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a un'arma. Nel ricorso veniva dedotta, secondo quanto riportato dall'ordinanza, la presenza sull'arma del numero di matricola apposto nel Paese di provenienza e si sosteneva quindi l'impossibilità di qualificarla come arma clandestina per la sola mancanza della punzonatura del Banco Nazionale di Prova. La Corte osserva però che tale censura non era stata specificamente devoluta con l'atto di appello, e richiama altresì il principio per cui la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti dalla legge rende l'arma clandestina. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile, oltre che manifestamente infondato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11 della legge n. 110 del 1975

    sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia

    La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dalla norma rende le armi prodotte in Italia clandestine.

  • art. 616 c.p.p.

    versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, anche alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che investano statuizioni della sentenza di primo grado non specificamente devolute con l'atto di appello, poiché su tali punti si forma giudicato interno.
  • In materia di armi, la clandestinità è integrata quando difetti anche uno solo degli elementi identificativi richiesti dalla disciplina di settore; non è necessario che manchino tutti gli elementi previsti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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