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Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava principalmente la validità della notifica della cartella, consegnata a un vicino o altro soggetto diverso dal destinatario, sostenendo la violazione dell'art. 139 c.p.c. e delle norme speciali in materia tributaria. Deduceva inoltre l'illegittimità dell'avviso di liquidazione presupposto, la possibilità di far valere tali vizi nonostante la mancata impugnazione tempestiva, l'efficacia dell'istanza di autotutela, una violazione dei principi di buona fede e tutela effettiva, la legittimazione passiva di Equitalia e l'errata liquidazione delle spese di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche se ricevuta da persona diversa dal destinatario, salvo prova contraria sulla qualità del consegnatario. In ogni caso, l'eventuale irregolarità sarebbe stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo della notifica. L'avviso di liquidazione non era stato impugnato nei termini ed era quindi divenuto definitivo: la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri e non per questioni relative all'atto presupposto. L'istanza di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare e non incide sulla definitività dell'atto. Le censure sulla legittimazione di Equitalia e sulle spese sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro complessivi oltre accessori e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    Notifica in caso di assenza del destinatario e consegna a soggetti diversi, tra cui il vicino che accetti di ricevere l'atto.

    La consegna a persona diversa dal destinatario può essere valida quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma. Nel caso di notifica postale, la ricezione da parte di un soggetto qualificatosi come familiare convivente o incaricato fa presumere tale qualità, salvo prova contraria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta tramite raccomandata si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Il rinvio alle regole delle notificazioni civili consente di applicare alla cartella le regole sulla sanatoria della notifica e sul raggiungimento dello scopo.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    La proposizione tempestiva del ricorso contro la cartella dimostra che il contribuente ne ha avuto conoscenza e sana eventuali irregolarità della notificazione.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il termine per impugnare l'atto tributario decorre secondo le regole processuali e non è sospeso dalla presentazione di deduzioni o istanze di autotutela.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12

    La disciplina dell'accertamento con adesione è distinta dall'autotutela e non può essere invocata per neutralizzare la definitività di un avviso non impugnato.

  • Art. 1422 c.c.

    L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

    La disposizione non consente di rimettere in discussione, tramite l'impugnazione della cartella, un autonomo avviso tributario ormai definitivo per mancata impugnazione.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-septies

    L'eventuale nullità dell'atto amministrativo deve essere fatta valere nei limiti e nelle forme compatibili con il processo tributario; non può essere utilizzata per eludere la definitività di un atto impositivo non impugnato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    I principi di buona fede e collaborazione non pongono a carico dell'Amministrazione la responsabilità per la mancata impugnazione tempestiva degli atti da parte del contribuente.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e indicare puntualmente la violazione denunciata; una censura generica sulle spese è inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento, quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, può essere contestata soltanto per vizi propri della cartella o della sua notifica.
  • La ricezione della raccomandata da parte di un familiare convivente, incaricato o altro soggetto abilitato genera una presunzione di regolarità; chi contesta la notifica deve fornire la prova contraria.
  • Anche una notifica irregolare può essere sanata se il destinatario ha proposto tempestivamente ricorso, dimostrando di aver conosciuto l'atto e consentendogli di raggiungere il proprio scopo.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende i termini per ricorrere e non riapre la possibilità di contestare un avviso divenuto definitivo.
  • Le questioni relative ai presupposti dell'imposta e all'importo dovuto devono essere fatte valere contro l'avviso di accertamento o liquidazione entro il termine previsto, non in occasione dell'impugnazione della successiva cartella.
  • In cassazione le censure devono essere formulate con specificità e riferite a una concreta violazione di legge; non è sufficiente riproporre genericamente le doglianze già esposte nei gradi di merito.
  • La mancata impugnazione di una specifica statuizione del giudice di primo grado può determinarne il passaggio in giudicato, impedendone la contestazione nei successivi gradi.

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