Cassazione Civile, Ordinanza n. 18571/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto, definito dalla Corte d'appello con un decreto che, in parziale riforma del provvedimento monocratico, ha liquidato un indennizzo complessivo di euro 13.590,00 e ha posto a carico del Ministero le spese del procedimento per euro 600,00 oltre accessori. Il ricorrente principale ha impugnato il decreto lamentando: 1) la nullità della motivazione sulla liquidazione delle spese, perché la Corte territoriale non avrebbe giustificato l'importo di euro 600,00; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il decreto non avrebbe statuito sulle spese e sugli esborsi della fase monitoria, che dovevano essere regolati unitamente a quelli dell'opposizione; 3) la violazione dei criteri tariffari e dell'art. 91 c.p.c., per avere liquidato le spese in misura inferiore al minimo tabellare senza spiegare i parametri applicati. Il Ministero ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo fosse apparente o inesistente, poiché la Corte d'appello si era limitata a sottrarre il periodo di durata ragionevole e alcune stasi processuali, senza considerare la complessità del giudizio presupposto, formato da dieci procedimenti riuniti e aventi ad oggetto delibere condominiali, né altri elementi quali il numero delle parti e la loro condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo che la censura, pur formalmente prospettata come nullità per motivazione apparente, mirasse in realtà a contestare la sufficienza della motivazione secondo un paradigma non più ammesso e comunque incompatibile con la giurisprudenza richiamata. Ha invece accolto il ricorso principale nei termini di cui in motivazione: ha ritenuto fondati i motivi relativi alla liquidazione delle spese, osservando che, nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, l'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto monitorio e la necessità di una liquidazione unica e omnicomprensiva delle spese della fase monitoria e di quella oppositiva; inoltre, il giudice può discostarsi dai minimi tariffari solo con adeguata motivazione. Nel caso concreto, dalla motivazione e dal dispositivo non risultava con certezza se le spese monitorie fossero state incluse, e comunque la liquidazione risultava inferiore al minimo tabellare senza alcuna spiegazione del superamento di tale minimo. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
L'accoglimento dell'opposizione proposta in sede di equa riparazione comporta la revoca del decreto monocratico e la sostituzione con il provvedimento collegiale, con regolazione unitaria delle spese della fase monitoria e di quella di opposizione.
art. 3 L. n. 89/2001
È il riferimento al decreto monocratico emesso nel procedimento di equa riparazione, poi revocato in caso di accoglimento dell'opposizione.
art. 111 Cost.
La censura del Ministero è stata ricondotta al parametro del minimo costituzionale della motivazione, ma la Corte ha escluso che il vizio dedotto integrasse una vera motivazione apparente.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la nullità del decreto per motivazione mancante o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la doglianza del Ministero mirasse in realtà a un controllo sulla sufficienza motivazionale, secondo un paradigma non più coerente con la formulazione vigente e con la giurisprudenza richiamata.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
La manifesta contrarietà del motivo incidentale alla lettera della legge e alla giurisprudenza di legittimità ne determina l'inammissibilità.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione è viziata solo se manca del tutto rispetto al minimo costituzionale; nel caso concreto la censura sulle spese è stata accolta non per difetto assoluto di motivazione in senso stretto, ma per illegittimo scostamento dai minimi tabellari senza giustificazione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi anche sulle spese della fase monitoria quando accoglie l'opposizione, perché la regolazione delle spese deve essere completa e unitaria.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri applicabili, con motivazione se ci si discosta dai valori tabellari di riferimento.
art. 2233, secondo comma, c.c.
La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tariffari e, ove vi sia scostamento significativo, deve esserne data adeguata motivazione.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Nel liquidare le spese il giudice può operare riduzioni o aumenti entro i limiti previsti dalla tariffa, ma il superamento dei minimi richiede una motivazione controllabile.
art. 12 D.M. n. 55/2014
Per il giudizio di equa riparazione instaurato con opposizione si applica la tariffa dei procedimenti contenziosi.
art. 9 D.M. n. 140/2012
Richiamato quale ulteriore parametro per le riduzioni massime delle voci tariffarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di equa riparazione, l'accoglimento dell'opposizione impone la revoca del decreto monitorio e la liquidazione unitaria di compensi ed esborsi relativi sia alla fase monitoria sia a quella di opposizione.
- La liquidazione delle spese può discostarsi dai valori tabellari solo entro i limiti previsti, ma ogni superamento del minimo tariffario o ogni riduzione ulteriore richiede una motivazione specifica e verificabile.
- Quando una censura di legittimità è formalmente proposta come nullità per motivazione apparente, ma sostanzialmente lamenta la sola insufficienza del percorso argomentativo, essa è inammissibile se si pone in contrasto con il paradigma del vizio di motivazione applicabile e con la giurisprudenza consolidata.
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o in una verifica della mera opportunità della quantificazione compiuta dal giudice di merito.
- La pronuncia sulle spese deve essere completa: se la decisione definisce anche il rapporto monitorio, il giudice deve chiarire se e come abbia regolato tutte le voci di costo, altrimenti la statuizione è cassabile per difetto di chiarezza e per violazione dei criteri legali di liquidazione.
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