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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare del rigetto della Questura di Trieste comunicato a mezzo pec in data 12.2.2026 e confermato a mezzo pec in data 20.3.2026, in merito all’istanza del sig. Waris Madussi Jabarkhil di aggiornamento del permesso di soggiorno e di rilascio di un titolo di viaggio con i dati aggiornati all’anagrafe dopo la sentenza di adozione pronunciata dal Tribunale di Trieste;

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Trieste di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rilascio di un titolo di viaggio con le generalità anagrafiche aggiornate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, adottato da maggiorenne da una cittadina italiana con conseguente attribuzione del doppio cognome e variazione dei dati anagrafici e fiscali, chiedeva l'aggiornamento del permesso di soggiorno già valido fino al 2030 e il rilascio di un titolo di viaggio recante le nuove generalità. La Questura subordinava l'accoglimento alla produzione di una denuncia di smarrimento del precedente passaporto contenente una dettagliata ricostruzione di tempi, luoghi e modalità dello smarrimento. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 3 l. 241/1990, motivazione illogica, insufficiente, incongrua e contraddittoria, nonché violazione dell'art. 24 d.lgs. 251/2007. Esponeva di avere tentato senza successo di ottenere dalle autorità afghane un passaporto aggiornato, producendo una dichiarazione dell'Ambasciata afghana attestante l'impossibilità di rilasciarlo per la situazione in Afghanistan, una denuncia di smarrimento resa in data e luogo imprecisati e una dichiarazione sostitutiva relativa all'invio del passaporto ai familiari in Afghanistan e al rifiuto delle autorità talebane di modificarne i dati. Sosteneva inoltre che l'incongruenza tra codice fiscale, permesso di soggiorno e titolo di viaggio gli impediva di stipulare contratti, aprire un conto corrente e presentare domanda di cittadinanza italiana.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto immediatamente lesiva la comunicazione questorile che, imponendo una condizione impossibile o comunque inconferente, determinava un arresto a tempo indeterminato del procedimento. La motivazione è stata giudicata apodittica, illogica e irragionevole, poiché il procedimento riguardava il mero aggiornamento formale di un titolo di soggiorno già legittimamente posseduto, non il rilascio ex novo o il rinnovo del permesso. La Questura avrebbe dovuto procedere sulla base della sentenza di adozione e della documentazione anagrafica e fiscale aggiornata, senza aggravare il procedimento con richieste non necessarie. Il TAR ha ritenuto congruente la documentazione prodotta sullo smarrimento del passaporto e ha considerato sufficiente, ove necessaria, la denuncia resa unitamente alla dichiarazione sostitutiva. Quanto al titolo di viaggio, ha interpretato l'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 nel senso che l'impossibilità di chiedere il passaporto comprende anche l'impossibilità oggettiva di ottenerlo dopo essersi rivolti alle autorità del Paese di origine e aver ricevuto un diniego o un riscontro negativo per cause oggettive e non imputabili all'interessato. La dichiarazione dell'Ambasciata afghana documentava tale impossibilità; la Questura non poteva quindi frapporre ulteriori aggravi meramente formali all'aggiornamento del titolo di viaggio. L'amministrazione dovrà riesaminare celermente e in via definitiva l'istanza, salvo sopravvenienze ostative non emerse, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, collaborazione, buona fede e divieto di aggravamento del procedimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, logica e coerente del provvedimento amministrativo; la motivazione apodittica e irragionevole rende illegittimo il diniego.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007

    Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

    L'impossibilità di chiedere il passaporto comprende anche l'impossibilità oggettiva di ottenerlo quando l'interessato si sia attivato presso le autorità del Paese di origine e il mancato rilascio dipenda da cause oggettive, politico-istituzionali e non imputabili alla sua condotta.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

    L'amministrazione non può imporre adempimenti ulteriori e non necessari, salvo straordinarie esigenze istruttorie adeguatamente motivate.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

    L'amministrazione deve gestire il procedimento secondo collaborazione e buona fede, evitando richieste sproporzionate o meramente defatiganti.

  • art. 47, comma 4, d.P.R. 445/2000

    Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

    La dichiarazione sostitutiva può comprovare lo smarrimento del documento, salvo che una disposizione di legge imponga espressamente la denuncia come presupposto necessario; il principio è stato ritenuto rilevante anche per l'aggiornamento dei documenti.

  • art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oggetto nel caso concreto di mero aggiornamento delle generalità.

  • art. 25, par. 2, direttiva 2011/95/UE

    Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

    Impone il rilascio di documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria impossibilitati a ottenere il passaporto nazionale, senza limitarlo alla dimostrazione di specifiche ragioni umanitarie.

  • art. 16 Cost.

    Il diritto fondamentale alla libertà di circolazione orienta in senso costituzionalmente conforme l'interpretazione della disciplina sul rilascio del titolo di viaggio.

  • art. 28 Convenzione di Ginevra

    Richiede una particolare attenzione ai casi dei rifugiati che non siano in grado di ottenere un documento di viaggio dal Paese di origine o di residenza regolare.

Massime di principio

  • L'amministrazione non può subordinare il mero aggiornamento delle generalità contenute in un titolo di soggiorno già valido alla produzione di adempimenti ulteriori, inconferenti o impossibili, poiché ciò determina un ingiustificato arresto del procedimento e viola i principi di motivazione, ragionevolezza, collaborazione, buona fede e divieto di aggravamento procedimentale.
  • Quando il procedimento riguarda il mero allineamento dei dati identificativi di un titolo di soggiorno già legittimamente rilasciato, la presentazione della sentenza che ha modificato lo stato anagrafico e della documentazione anagrafica e fiscale aggiornata è, in linea di principio, sufficiente per procedere all'aggiornamento, salvo specifiche e motivate sopravvenienze ostative.
  • Ai fini dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, l'impossibilità di chiedere il passaporto comprende l'impossibilità oggettiva di ottenerlo quando il beneficiario della protezione si sia rivolto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza e il rilascio sia impedito da cause oggettive, politico-istituzionali e non imputabili all'interessato.
  • Il diritto al titolo di viaggio del beneficiario della protezione sussidiaria deve essere interpretato alla luce dell'art. 25, par. 2, direttiva 2011/95/UE e del diritto alla libertà di circolazione, senza richiedere la prova di specifiche ragioni umanitarie quando sia documentata l'impossibilità di ottenere il passaporto nazionale, salvo imperiosi motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.
  • Una denuncia di smarrimento resa in termini non analitici non può essere disconosciuta automaticamente quando le circostanze documentate rendano plausibile che l'interessato non sia in grado di conoscere data, luogo e modalità della perdita del documento, specie se il passaporto è stato inviato in un Paese straniero caratterizzato da gravi impedimenti politico-istituzionali.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

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