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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione. Primo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 568, comma 5, c.p.p.; il ricorrente deduce che, in applicazione del favor impugnationis, la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare correttamente l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente. Secondo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 630 c.p.p.; si sostiene che esisteva un "elemento nuovo" (l'ordinanza della Corte d'appello del 23/4/2023) non valutato dai giudici di appello, e si discute il concetto di "prova nuova", richiamando anche un provvedimento della Corte di appello di Milano del 23/2/2015 che avrebbe imposto un vincolo su beni immobili oggetto di dissequestro dal 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono poco intellegibili. Ha rilevato che il ricorrente non ha contestato la carenza di procura speciale del difensore, circostanza che legittimava la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 634 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per eccessiva confusione e contraddittorietà, che non ha consentito ai giudici di qualificare la richiesta. Il secondo motivo è stato considerato generico e aspecifico: non enuncia e non argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e non cala il discorso sulla "prova nuova" nella fattispecie concreta; inoltre l'istanza non conteneva la richiesta di assoluzione richiesta dall'istituto della revisione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha irrogato la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento al rito con cui è stato trattato il ricorso; non approfondita nella motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle motivazioni ammissibili del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità, non consentendo l'esame di merito.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle regole di qualificazione dell'impugnazione e al favor impugnationis; la Corte ha ritenuto che l'istanza fosse troppo confusa per essere qualificata e trasmessa.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione; la Corte ha sottolineato che l'istanza non è ricompresa nell'istituto perché non conteneva la richiesta di assoluzione necessaria e non ha evidenziato in modo concreto la "prova nuova".

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di declarare inammissibile l'istanza per carenze formali rilevabili d'ufficio (es. mancanza di procura speciale); la Corte territoriale ha legittimamente proceduto de plano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la regolarità formale della rappresentanza: la mancanza di procura speciale del difensore può giustificare l'inammissibilità de plano dell'istanza di revisione.
  • Le impugnazioni devono essere chiare, coerenti e specifiche: argomentazioni confuse o contraddittorie possono impedire la qualificazione dell'atto e portare a rigetto per manifesta infondatezza.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità dei motivi: vanno enunciate e motivate le critiche rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, con collegamento concreto alla fattispecie.
  • L'istituto della revisione richiede l'indicazione di elementi nuovi rilevanti e non deducibili precedentemente; discutere il concetto di "prova nuova" in astratto senza applicarlo al caso concreto non è sufficiente.
  • Attenzione al contenuto della domanda: per la revisione è spesso necessaria la richiesta di assoluzione per il reato oggetto della sentenza irrevocabile, quando richiesto dalla norma.
  • Il ricorso manifestamente infondato o determinato da negligenza/formalità può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente.

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