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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09212/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza presentata ex art. 299 c.p.p. per la revoca o sostituzione della misura custodiale applicata a Marco Perri, già condannato con rito abbreviato a anni 13 e mesi 4 per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione di tipo operativo nella zona di Lamezia Terme) e a 12 reati-merce ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto che il protrarsi della detenzione, il tempo intercorso dai fatti e il percorso risocializzante intra moenia (frequentazione scolastica e attività lavorativa) avrebbero dovuto consentire la misura domiciliare, sostenendo che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. non sarebbe insuperabile e che gli elementi positivi successivi ai fatti rendono prevalente la finalità rieducativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente valutato la "presunzione" di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. come relativa e aveva comunque esaminato e motivato il rigetto delle argomentazioni difensive. Il Tribunale aveva valorizzato il ruolo centrale e di fiducia ricoperto da Perri nel sodalizio (attività di esazione, corriere, venditore al dettaglio, custodia di armi), connotandolo di pregnante gravità; ha considerato il mero decorso del tempo e la condotta intra moenia insufficienti a superare la presunzione in assenza di elementi concreti che dimostrino l'allontanamento dai circuiti criminali. È stata confermata l'adeguatezza della misura detentiva e rigettata la richiesta di detenzione domiciliare, lo stesso rigore argomentativo è stato ritenuto congruo dalla Corte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge (art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza diretta a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare; qui è il titolo dell'istanza proposta a favore dell'imputato.

  • art. 74 D.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Prevede la fattispecie associativa in materia di stupefacenti; la sua applicazione rende possibile l'operatività della presunzione di pericolosità cautelare di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Elenca i delitti-merce relativi agli stupefacenti; la pluralità di reati fine aggravava la valutazione della gravità complessiva del quadro criminoso.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione relativa di pericolosità per determinate fattispecie (fra cui quelle richiamate): la presunzione ammette prova contraria, ma non può essere superata dal solo decorso del tempo; richiede elementi concreti e specifici per ritenere venute meno le esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sui presupposti della misura cautelare (tra cui l'attualità del pericolo); l'art. 275 è norma speciale prevalente quando applicabile.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Indica l'esigenza cautelare concernente il pericolo di reiterazione criminosa; richiede una valutazione prognostica del giudice in concreto.

  • art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizione di carattere esecutivo cui la Corte richiama la cancelleria e il direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. è relativa: può essere superata, ma non con il solo decorso del tempo; sono necessari elementi concreti che dimostrino il venire meno delle esigenze cautelari.
  • Il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo (art. 274 c.p.p.), tenendo conto della gravità dei fatti, del ruolo svolto nell'associazione, delle modalità esecutive e del contesto socio-ambientale; maggiore è la gravità e il ruolo operativo, più stringente sarà l'onere probatorio difensivo.
  • La condotta positiva intra moenia (lavoro, studio, comportamento) è rilevante ma non necessariamente decisiva: va collegata a elementi che provino l'effettiva rottura dei rapporti con l'organizzazione criminale o l'impossibilità pratica di reiterare reati.
  • Il mero tempo trascorso dalla commissione del reato o della custodia ha valenza neutra se non accompagnato da elementi fattuali che ne attestino l'effetto attenuante sulla pericolosità; il giudice deve motivare specificamente il perché tali elementi non siano ritenuti idonei.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare con elementi concreti (prove di interruzione dei contatti, proposte di misure alternative stringenti, programmi di reinserimento verificabili, collocamento lontano dai luoghi di attività criminosa, controllo elettronico e garanzie terze) per tentare di superare la presunzione cautelare.
  • Quando l'imputato ha ruolo di fiducia e funzioni operative nella commissione dei reati (es. esazione, custodia armi, corriere), il rischio di reiterazione è valutato più gravemente e il giudice può ritenere proporzionata la misura più afflittiva anche in presenza di elementi di buona condotta carceraria.

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