Ordinanza n. 3864/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione 1) della decisione n° -OMISSIS- adottata dalla Commissione di Disciplina di Appello del MASAF, Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione generale per l’ippica, DIPP 2 Giustizia Sportiva, all’esito del procedimento R.G. -OMISSIS-(doc. A) depositata in segreteria in data -OMISSIS- e notificata al procuratore del ricorrente il -OMISSIS- (doc. A.1) con la quale è stato respinto l’appello promosso avverso “la pronuncia emessa in data -OMISSIS-[rectius: -OMISSIS-] dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, recante [l’accertamento della responsabilità disciplinare del Sig. -OMISSIS-in ordine all’addebito mossogli e per l’effetto applicante la sanzione della] sospensione dalla qualifica per due mesi e multa di euro mille, a seguito della positività del cavallo -OMISSIS-, allenato [dall’odierno ricorrente], alla sostanza proibita “acido tiludronico”, accertata in prime analisi e confermata in seconde analisi, a seguito di prelievo effettuato il giorno -OMISSIS- presso l’Ippodromo di -OMISSIS-, in occasione della partecipazione al Premio -OMISSIS-; nonché distanziamento totale del cavallo dall’ordine d’arrivo e da quello di tutte le corse successivamente disputate sulla base della qualifica conseguita nel Premio -OMISSIS-.” (doc. B); 2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo, comunque concernente le sanzioni inflitte all'odierno ricorrente dagli organi di giustizia domestica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione di Disciplina di Appello del MASAF che ha confermato la sospensione dalla qualifica per due mesi, la multa di mille euro e il distanziamento del cavallo dall'ordine d'arrivo e dalle corse successive
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore ippico sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la decisione della Commissione di Disciplina di Appello del MASAF che aveva respinto l'appello contro la pronuncia della Commissione di Disciplina di Prima Istanza. La sanzione disciplinare era stata irrogata in relazione alla positività di un cavallo allenato dal ricorrente alla sostanza proibita acido tiludronico, rilevata nelle prime analisi e confermata nelle seconde analisi, a seguito di un prelievo effettuato presso un ippodromo durante una corsa. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure dedotte contro l'accertamento della positività o la sanzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, impregiudicata ogni ulteriore e approfondita valutazione, che al pregiudizio dedotto dal ricorrente potesse ovviarsi mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio, fissando l'udienza di merito all'11 dicembre 2026, senza disporre nel testo la sospensione degli effetti della decisione disciplinare. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente può ovviarsi mediante fissazione dell’udienza di trattazione del merito
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere il provvedimento impugnato, quando la sollecita definizione della causa è idonea a fronteggiare il pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare può essere adeguatamente fronteggiato mediante la ravvicinata fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini previsti dall'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni approfondita valutazione sulla fondatezza del ricorso e senza necessariamente sospendere l'atto impugnato.
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