Cassazione Penale, Ordinanza n. 03142/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta atteneva a profili non deducibili nel ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non aveva valutato la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio instaurato avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorso contro tale tipo di decisione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena. Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione sono state reputate inammissibili.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento del reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la presenza di una causa di non punibilità, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ai sensi di tale norma è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'illegalità della pena
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità' del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione ha un ambito di ammissibilità ristretto: sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione e all'illegalità della pena.
- Non è consentito utilizzare il ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per riproporre motivi rinunciati o per contestare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo il caso in cui emerga un'illegalità della sanzione.
- Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di impugnazione impedisce di contestare responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, con un controllo di legittimità più limitato rispetto a quello previsto per il patteggiamento.
- L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui la Corte di cassazione deve intervenire d'ufficio anche a fronte dell'inammissibilità del ricorso, purché l'impugnazione non sia tardiva.
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