Cassazione Penale, Sentenza n. 3396/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione deducevano plurime censure. Boschi: (1) carenza di motivazione e mancata valutazione della attendibilità dei testi (Agirelli e Bruzzi) in ordine al ruolo di amministratore di fatto per il capo L) (bancarotta documentale LLB s.r.l.), lamentando che la Cassazione non aveva esaminato il relativo motivo e quindi che il giudizio di rinvio fosse viziato; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla continuazione (art. 81 c.p.) per il capo O) (bancarotta documentale Immobiliare G4 s.r.l.), chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione in ragione della continuazione con il capo A). Creta: (1) vizio di motivazione e erronea qualificazione del fatto per il capo J) (bancarotta documentale Garfefo Immobiliare s.r.l.), con contestazione della valutazione delle scritture contabili e del dolo specifico; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate sulla base della ricostruzione del "sistema Creta"; (3) violazione del divieto di reformatio in peius e errata applicazione della disciplina della continuazione/fallimentare (art. 219 legge fall.) nella determinazione degli aumenti di pena, con conseguente eccessivo incremento della pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Boschi e ha rigettato le sue censure (sia quella sulla presunta omissione da parte della Cassazione sia quella sulla prescrizione del capo O)). Per Amedeo Creta: il ricorso è stato rigettato quanto ai primi due motivi (qualificazione del fatto e diniego delle attenuanti generiche), ritenuti infondati; il terzo motivo (errata applicazione della continuazione/fallimentare e violazione del divieto di reformatio in peius) è stato invece accolto in parte. In particolare la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito relativa al calcolo degli aumenti per continuazione, ha rideterminato l'aumento complessivo per continuazione in mesi dieci e ha rideterminato la pena definitiva di Creta in anni tre e mesi dieci di reclusione. Inoltre sono state confermate e revocate varie statuizioni civili e accessorie come già indicate nella sentenza di merito; per Boschi è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Disciplina la bancarotta (anche documentale); la Corte ha applicato la distinzione giurisprudenziale tra sottrazione/distruzione (dolo specifico) e omessa tenuta che rende impossibile la ricostruzione (dolo generico) per qualificare i fatti contestati.
art. 219 legge fallimentare
Regola la possibilità di applicare una disciplina specifica della continuazione per reati fallimentari consumati nella stessa procedura concorsuale; la Corte ha ritenuto che per ciascuna procedura fallimentare debba applicarsi un unico aumento per continuazione fallimentare, non il cumulo degli aumenti ordinarî.
art. 81 cod. pen.
Norma generale sulla continuazione; la Corte ha distinto l'applicazione della continuazione ordinaria da quella speciale prevista dall'art. 219 legge fall., privilegiando quest'ultima quando i reati sono relativi alla stessa procedura fallimentare.
art. 624 cod. proc. pen.
Riferimento alla formazione del giudicato parziale dopo la pronuncia di Cassazione; la Corte ha affermato che l'accertamento della responsabilità divenuto definitivo impedisce di invocare successivamente la prescrizione per quel capo.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di rinvio: la Corte ha richiamato il principio che il giudice del rinvio è vincolato alla pronuncia della Cassazione e non può riesaminare questioni coperte dal giudicato di legittimità (art. 627, comma 4).
art. 620, comma 1, lett. o, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Cassazione il potere, in caso di annullamento senza rinvio, di rideterminare la pena quando la ricalcolazione è un'operazione aritmetica: la Corte ha rideterminato la pena di Creta senza rinvio per il nuovo computo degli aumenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare Boschi al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario evocato dalla Corte: eventuale strumento per dedurre vizi della Cassazione (non utilizzato dal ricorrente Boschi), la cui mancata proposizione preclude il riesame di vizi coperti dal giudicato.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sulla gravità e persistenza dei comportamenti fraudolenti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena base: citato in relazione al fatto che elementi usati per aumentare la pena possono anche guidare la valutazione delle attenuanti, ma il giudice ha discrezionalmente negato le attenuanti.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione dichiara un motivo di ricorso inammissibile, il giudicato su quel punto si forma e il giudice del rinvio non può riesaminare la questione; per sollevare vizi della sentenza di legittimità occorre il rimedio straordinario (art. 625-bis) quando previsto.
- La prescrizione sopravvenuta non può essere efficacemente invocata dopo che si è formato un giudicato di responsabilità per quel capo: l'accertamento definitivo impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione intervenuta successivamente alla decisione divenuta giudicato.
- In materia di bancarotta documentale va individuata correttamente la fattispecie applicabile: sottrazione/distruzione delle scritture richiede dolo specifico; l'omessa tenuta o tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione può integrare la fattispecie con dolo generico se finalizzata a recare pregiudizio ai creditori.
- La continuazione fallimentare (art. 219 legge fall.) si applica quando più condotte di bancarotta sono contestate nel medesimo procedimento concorsuale e comporta l'applicazione, ai fini sanzionatori, di un unico incremento per procedura; non vanno sommati aumenti di continuazione ordinaria per ciascun capo attinente alla stessa procedura.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che evidenzi la gravità delle condotte e la mancanza di elementi positivi: il giudice non deve motivare su ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma sui più rilevanti.
- La Cassazione può, ove applicabile, annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la correzione è una semplice operazione aritmetica basata su accertamenti di fatto già compiuti (art. 620 c.p.p.).
- Attenzione a censure processuali sollevate in sede di rinvio: sono precluse le nullità o vizi attribuibili alla fase di legittimità coperti dal giudicato; tali profili devono essere tempestivamente impugnati con gli strumenti idonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →