Sentenza del 22/09/2016 n. 1623 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta - Condizioni per la detrazione - Collegamento tra inerenza del costo e diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’esistenza di un collegamento necessario tra l’inerenza del costo ai fini delle imposte dirette e il diritto di detrarre l’IVA corrisposta sugli acquisti. Il principio affermato è che il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce parte integrante del sistema dell’imposta e non può essere limitato per il solo fatto che l’Amministrazione ritenga non sufficientemente inerente o deducibile il costo. La detrazione può essere negata in presenza di una frode, ma l’Amministrazione deve dimostrare, oltre all’esistenza della frode, la partecipazione consapevole del contribuente alla frode stessa.
La decisione
La tesi secondo cui la mancata inerenza o indeducibilità del costo comporterebbe automaticamente anche l’indetraibilità dell’IVA è stata esclusa. Il diritto alla detrazione deve essere valutato secondo le regole proprie dell’IVA e può essere negato soltanto in presenza di specifiche cause previste dalla disciplina unionale e nazionale, tra cui una frode conclamata o una partecipazione consapevole del contribuente. L’onere della prova della frode e della partecipazione del contribuente grava sull’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA
Il diritto alla detrazione dell’Iva "costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e non può essere soggetto a limitazioni".
La detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e non può essere compressa sulla base di valutazioni estranee ai presupposti propri dell’imposta.
Principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di frode IVA
La detrazione può essere negata in caso di "frode conclamata" quando l’Amministrazione dimostri che il contribuente ha partecipato alla frode fiscale a danno dell’Erario.
Non è sufficiente rilevare irregolarità nella catena commerciale o contestare genericamente l’operazione: occorre provare la frode e la consapevole partecipazione del soggetto che esercita la detrazione.
Massime di principio
- L’inerenza del costo ai fini delle imposte dirette e il diritto alla detrazione dell’IVA sono valutazioni autonome: l’indeducibilità del costo non comporta automaticamente l’indetraibilità dell’IVA.
- Il diritto alla detrazione costituisce la regola ordinaria del sistema IVA e può essere limitato solo in presenza di una specifica base normativa o di una frode dimostrata.
- In caso di contestazione per frode, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti sia sull’esistenza della frode sia sulla consapevolezza o partecipazione del contribuente; non è sufficiente una presunzione generica.
- Il contribuente deve comunque dimostrare la regolarità formale e sostanziale dell’operazione, la riferibilità dell’acquisto alla propria attività economica e l’effettivo assolvimento dell’IVA.
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