Sentenza n. 507/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro n. 13/2023 del 18.1.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'eseguire una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per un importo complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato o del provvedimento esecutivo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche; nel caso concreto, il diritto era già stato riconosciuto dalla sentenza da eseguire per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo consentono al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione completa ed esatta del comando giudiziale entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al perdurare dell'inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, e può essere incaricato di compiere le procedure contabili necessarie all'attuazione del giudicato.
Come è indicizzato
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