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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40811/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare domiciliare per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 309. Primo motivo: violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), per presunta errata applicazione dell'art. 73, comma 5, poiché la difesa sostiene che il quantitativo rinvenuto (circa 20 grammi di cocaina) fosse modesto e per uso personale, giustificando la riqualificazione nella fattispecie di lieve entità. Secondo motivo: violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 274 lett. c) c.p.p.), perché il mantenimento della misura cautelare sarebbe ingiustificato dato che il ricorrente è già sottoposto agli arresti domiciliari per altro procedimento, perciò le esigenze cautelari sarebbero già soddisfatte.

La decisione

Rigetto del ricorso. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione chiara e adeguata: oltre alla modesta entità ponderale, sono stati considerati elementi indiziari della destinazione alla vendita (taglio della cocaina, confezioni in singole dosi, contabilità delle vendite, strumenti e somme di denaro) e la condotta ripetuta nonostante la precedente misura cautelare, elementi che escludono la configurabilità della lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non ha efficacemente contrastato le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 10 ottobre 1989, n. 309

    La Corte interpreta il comma 5 come norma che non valuta la lieve entità esclusivamente in base al peso della sostanza; richiede una valutazione complessiva dell'attività del detentore (modalità, non occasionalità, presenza di provvista per la vendita, confezionamento, somme di denaro, contabilità), elementi che possono escludere la riconduzione alla fattispecie di lieve entità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il Collegio ha ritenuto infondata la censura perché la decisione di merito ha dato motivazione sufficiente e congrua sull'applicazione dell'art. 73.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Consente di impugnare per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della doverosa specificità richiesta per il riesame in Cassazione, dichiarandolo inammissibile.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; il Collegio ha ritenuto che le esigenze di cautela (pericolo di reiterazione) siano comunque sussistenti e non neutralizzate dal fatto che il ricorrente sia già sottoposto a misura cautelare per altro procedimento.

  • art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159

    art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159

    Citata in motivazione come fonte della modifica normativa che ha introdotto il secondo periodo del comma 5 dell'art. 73, contribuendo a qualificare come specializzante elementi relativi alla non occasionalità e alla disponibilità di provvista per la vendita.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 (Ticconi) e Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024 (Gambacurta)

    Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023

    La Corte richiama orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della lieve entità richiede un giudizio complessivo sulla condotta e sugli elementi che possono far propendere per la destinazione alla vendita e per la non occasionalità.

Massime di principio

  • La qualificazione di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non dipende soltanto dalla quantità di sostanza sequestrata: è necessaria una valutazione complessiva che considera modalità, confezionamento, presenza di provviste, denaro, contabilità e altri indizi di destinazione alla vendita.
  • Confezioni in singole dosi, sostanza tagliata, strumenti per il confezionamento e ritrovamento di somme o registri di vendita sono indici forti della destinazione allo spaccio, che concorrono ad escludere la lieve entità.
  • La presenza di precedenti o liti processuali in corso e il fatto che il reato sia commesso nonostante una precedente misura cautelare attenuano la possibilità di ottenere una riqualificazione favorevole e rafforzano l'esigenza cautelare per pericolo di reiterazione.
  • Nel ricorso per cassazione è fondamentale motivare in modo specifico e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice di merito: proteste generiche o generici contrasti con la decisione sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente un'ordinanza che nega la lieve entità, la difesa deve produrre elementi concreti e contrari agli indici di spaccio (es. assenza di confezionamenti, assenza di denaro/contabilità, prove di uso personale, perizia sulla destinazione della sostanza).
  • Quando si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, occorre affrontare punto per punto la motivazione del giudice dimostrando, con fatti o prove, che le esigenze di tutela non sussistono o sono già adeguatamente soddisfatte da altra misura; l'opposizione meramente assertiva non è sufficiente.
  • Le modifiche legislative recenti che hanno inciso sull'art. 73 vanno considerate: esse rendono più stringente la valutazione della non occasionalità e della disponibilità di provvista ai fini dell'esclusione della lieve entità.
  • Strategia difensiva consigliata: documentare l'uso personale (es. accertamenti tossicologici, assenza di elementi di vendita), proporre misure alternative adeguate e confutare specificamente gli indici indicati dal giudice per evitare il rigetto o l'inammissibilità del gravame.

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