Sentenza n. 1601/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di muri di contenimento per la messa in sicurezza di una strada privata, nella parte recante la prescrizione di ricollocare le unità esterne dei condizionatori dei ricorrenti a un’altezza idonea al passaggio di mezzi pesanti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica sostenendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e la slealtà procedimentale, poiché la prescrizione conformativa relativa alle unità esterne dei condizionatori non sarebbe stata preceduta da uno specifico preavviso di rigetto, che avrebbe consentito di contestarne l’incongruenza rispetto al progetto. In secondo luogo, hanno dedotto eccesso di potere per incompetenza, sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione e di istruttoria e illogicità manifesta, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe utilizzato il potere di tutela paesaggistica per perseguire finalità urbanistico-edilizie e di sicurezza del traffico veicolare, imponendo in sostanza un onere sulla loro proprietà e una limitazione assimilabile a una servitù prediale. Hanno inoltre contestato che l’area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico. In terzo luogo, hanno dedotto travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e illogicità manifesta, rilevando che il progetto riguardava un intervento di contenimento destinato al passaggio di veicoli leggeri, mentre la prescrizione relativa al passaggio di mezzi pesanti avrebbe modificato il progetto senza adeguata istruttoria e senza esplicitare il valore paesaggistico concretamente tutelato né l’impatto dell’opera su tale valore. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato che l’area era soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004; tale circostanza non è stata contestata dai ricorrenti nelle difese successive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il terzo motivo, con assorbimento degli ulteriori profili di censura. Dalla motivazione dell’autorizzazione è emerso che la prescrizione relativa allo spostamento delle unità esterne dei condizionatori era stata giustificata dalla necessità di evitare il restringimento della carreggiata e consentire l’eventuale passaggio di mezzi pesanti, e non dalla tutela di uno specifico valore paesaggistico. Il giudice ha affermato che il giudizio di compatibilità paesaggistica, pur implicando valutazioni di discrezionalità tecnica, non può fondarsi su affermazioni apodittiche o su finalità estranee alla tutela paesaggistica. L’Amministrazione deve invece indicare concretamente i caratteri specifici del paesaggio tutelato e le ragioni per cui l’opera o la prescrizione siano idonee a comprometterli. Poiché l’autorizzazione non aveva assolto tale onere motivazionale, le determinazioni impugnate sono state annullate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla mancata comunicazione di uno specifico preavviso di rigetto, ma il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa del procedimento di autorizzazione paesaggistica esercitato dalla Soprintendenza.
art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004
È stato indicato quale fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento.
Massime di principio
- Il giudizio di compatibilità paesaggistica, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, deve essere concretamente motivato: non è sufficiente un generico riferimento all’impatto dell’opera sull’ambiente o sul paesaggio.
- La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica deve individuare i caratteri specifici del paesaggio oggetto di tutela e spiegare in modo puntuale perché l’opera o le prescrizioni imposte siano idonee a comprometterli.
- Nell’esercizio del potere autorizzatorio paesaggistico, la Soprintendenza deve perseguire la tutela dei valori paesaggistici tutelati dal vincolo e non può imporre prescrizioni giustificate esclusivamente da finalità urbanistiche, edilizie o di sicurezza della circolazione.
- La carenza della motivazione circa il concreto valore paesaggistico tutelato e l’impatto dell’intervento su tale valore determina l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica e ne giustifica l’annullamento.
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