Cassazione Penale, Sentenza n. 27870/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva revocato il sequestro preventivo di euro 4.747,45 applicato a Longo in relazione a indagini su un'associazione finalizzata all'ottenimento di indebiti rimborsi dall'Agenzia delle Entrate. Al Longo si contestava il ruolo di procacciatore di contribuenti infedeli e la partecipazione in più dichiarazioni fiscali (mod. 730) con inserimento di elementi fittizi per ottenere rimborsi non dovuti; il Tribunale aveva qualificato tali condotte come dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 (o, al più, art. 3), ritenendo non superata la soglia di punibilità prevista dalla disciplina tributaria e quindi disponeva la restituzione del denaro sequestrato. Il Procuratore impugnante deduceva errore nella qualificazione giuridica (sosteneva la sussistenza di truffa aggravata ai danni dello Stato per la presenza di artifici e raggiri plurimi e per il profitto direttamente trattenuto dall'associazione nella misura del 40%) e vizio nella decisione sulla confisca, richiedendo il mantenimento del vincolo sui proventi dell'associazione in base all'art. 240 c.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato la qualificazione delle condotte come dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, ribadendo il principio di specialità della normativa tributaria: le condotte dirette all'evasione fiscale si esauriscono nel quadro della disciplina tributaria e non possono essere ricondotte automaticamente alla truffa aggravata salvo che ne derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di erogazioni pubbliche non riconducibili al mero vantaggio fiscale). La Corte ha inoltre ritenuto che, sebbene gli elementi indicati potessero descrivere una struttura associativa, non è stato dimostrato il nesso causale tra le ulteriori condotte decettive e l'erogazione del rimborso, né è stato provato un profitto individuale dei sodali quantificato in modo adeguato ai fini della confisca; il motivo relativo alla quantificazione del profitto è stato inoltre ritenuto aspecifico. Conseguenza: ricorso respinto e confermata la decisione del Tribunale di restituzione delle somme vincolate.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
La condotta consistente nella falsa indicazione di elementi attivi o passivi nelle dichiarazioni fiscali è disciplinata da questa norma e, in mancanza del superamento della soglia di punibilità, esaurisce il disvalore penalmente rilevante nella disciplina tributaria; non è automaticamente sussumibile nella truffa aggravata.
art. 3 d.lgs. 74/2000
Richiamata come fattispecie afferente alla frode fiscale meno grave rispetto alle fattispecie di frode più organica; conferma il perimetro speciale della materia fiscale.
art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)
La Corte ha ribadito che l'uso della fattispecie di truffa aggravata contro lo Stato non è consentito quando la condotta è già regolata dalla normativa tributaria, salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale (criterio di residualità della truffa rispetto alla norma speciale).
art. 240 cod. pen. (confisca)
La confisca dei proventi del reato richiede l'individuazione e la quantificazione del profitto ascrivibile al singolo indagato/sodalizio; in mancanza di una quantificazione specifica la pretesa di mantenimento del vincolo può essere respinta.
artt. 2, 6, 8, 9 d.lgs. 74/2000
Richiamati nel quadro interpretativo sul tentativo, sul concorso di persone e sulle varie fattispecie tributarie; sottolineano l'esclusione della punibilità del tentativo per certe fattispecie e la centralità della dichiarazione annuale come momento di rilevanza penale.
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Principio di specialità: le fattispecie penali tributarie esauriscono la pretesa punitiva dello Stato in materia di frode fiscale e impediscono la riqualificazione automatica in truffa aggravata, salvo profitto ulteriore e diverso.
Sez. U, sent. "Massini" (n. 13783 del 2025)
Richiamata dalla parte ricorrente in materia di quantificazione del profitto confiscabile; la Corte ha osservato che il ricorso non ha fornito la necessaria specificazione numerica richiesta per individuare la quota confiscabile e pertanto il motivo è risultato aspecifico.
Massime di principio
- La normativa tributaria (d.lgs. 74/2000) ha natura speciale e chiude il campo repressivo in materia di frode fiscale: condotte volte a ottenere vantaggi fiscali mediante false dichiarazioni devono essere valutate primariamente alla luce delle norme tributarie e non come truffa, salvo che emergano profitti ulteriori e distinti dall'evasione fiscale.
- Per configurare la truffa aggravata ai danni dello Stato rispetto a una condotta fiscale è necessario dimostrare un profitto ulteriore e diverso dall'indebito vantaggio fiscale (es. percezione di erogazioni pubbliche non riconducibili alla mera riduzione d'imposta).
- La semplice esistenza di una struttura associativa o di condotte preparatorie non implica automaticamente la riqualificazione in truffa: deve sussistere un nesso causale tra gli artifici e l'erogazione del beneficio pubblico.
- Ai fini della confisca dei proventi è essenziale che l'accusa indichi e quantifichi con precisione la somma attribuibile ai singoli soggetti o all'associazione; motivazioni generiche o mancanza di specificazione rendono il motivo di impugnazione vulnerabile e possono impedire il mantenimento del vincolo.
- In fase di impugnazione è strategico specificare numericamente la quota di profitto contestata e provare il collegamento causale tra le condotte decettive e l'effettiva erogazione del pagamento pubblico per evitare che la fattispecie sia ricondotta alla disciplina tributaria.
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