Cassazione Penale, Ordinanza n. 24448/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente qualificato come vizio di motivazione, fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 dicembre 2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, ma la censura risultava, secondo la Corte di cassazione, meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette. In sostanza, il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, proponendo una diversa ricostruzione dei dati fattuali rispetto a quella accolta in appello.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente quanto ai limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova lettura dei fatti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza indicare un effettivo errore logicogiuridico della motivazione.
- La Corte di cassazione non può procedere a una "rilettura" autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché tale valutazione è riservata al giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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