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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51268/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva respinto l'istanza di dissequestro della somma di €60.000, sequestrata con provvedimento del GIP dell'8 agosto 2022 e ritenuta provento del reato di concorso in estorsione aggravata. I ricorrenti deducono: (i) violazione dell'art. 325 in relazione all'art. 321 c.p.p. per mancata verifica della capacita intimidatoria delle presunte minacce e per motivazione insufficiente; (ii) violazione degli artt. 362 e 321 c.p.p. per uso di dichiarazioni delle persone offese rese in presenza del loro procuratore civile, che avrebbe inficiato la spontaneità; (iii) violazione dell'art. 325 c.p.p. per aver attribuito rilevanza al contributo concorsuale atipico di Marsida Mati, ritenendo che la sua sottoscrizione dell'atto transattivo e la ricezione degli assegni non avessero efficacia causale nell'evento estorsivo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Rigetta le doglianze ritenendo che il provvedimento impugnato contenga la sufficiente esplicitazione dei passaggi logici a sostegno del fumus commissi delicti e del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti; sottolinea che il sindacato della motivazione nei provvedimenti sulle misure cautelari reali è limitato alla 'mancanza' di motivazione e non alla semplice viziosità logica. Inoltre la Corte osserva che, ai fini della convalida di una misura cautelare reale, è sufficiente la sussistenza di indizi e non prova di colpevolezza, e che la somma sequestrata può essere ritenuta provento illecito anche se custodita presso terzi. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.

    La corte interpreta che il sindacato in sede di giudizio sulle misure cautelari reali riguarda primariamente la 'mancanza' di motivazione e non la sindacabilità estesa dei vizi di logica o contraddittorietà della motivazione; quindi non è sufficiente per cassare il provvedimento la mera critica alla logica motivazionale

  • art. 362 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamate dalle doglianze relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese: la Corte non ha ritenuto sufficiente la censura sull'assistenza del procuratore civile per escludere automaticamente la valutabilità delle dichiarazioni ai fini del fumus del reato

  • Principio giurisprudenziale (Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887)

    Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887

    Ricorda il criterio consolidato secondo cui è sindacabile in Cassazione, con riferimento a misure cautelari reali, solo la mancanza di motivazione nel senso di testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro di somme ritenute provento), la conferma del provvedimento richiede soltanto la sussistenza di indizi e non la prova del fatto; il sindacato di Cassazione sulla motivazione è limitato alla sua completa assenza, non alla mera criticabilità logica
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono essere valutate ai fini del fumus del reato anche se rese con l'assistenza di un procuratore civile, salvo dimostrazione specifica che la presenza abbia alterato la spontaneità in modo tale da inabilitare le dichiarazioni
  • Percheï venga annullato un provvedimento cautelare reale occorre mostrare che il testo motivazionale sia del tutto inadeguato a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; contestazioni generiche sulla valutazione delle prove sono insufficienti
  • La valutazione dell'idoneità intimidatoria di comportamenti (es. chiusura di un cantiere, richieste giudiziali) richiede un esame concreto e sommario, ma la sussistenza di elementi indicativi di coartazione è sufficiente per ritenere il fumus e per il sequestro del presunto profitto
  • La responsabilità concorrente di terzi (anche con contributi atipici) va valutata sulla base della rilevanza causale del loro comportamento; tuttavia, ai fini del sequestro, basta l'indizio che la somma sia riconducibile all'attività delittuosa

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