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Sentenza

Sentenza n. 2780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n. -OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Lizzanello ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a un fabbricato per civile abitazione, un porticato, un deposito e una legnaia realizzati senza permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava la legittimità dell'ordinanza con cui il Comune di Lizzanello aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive realizzate su un terreno in proprietà indivisa. In precedenza, il Comune di Cavallino aveva adottato un'analoga ordinanza, poi annullata dal TAR per incompetenza territoriale, essendo stato ritenuto che l'area ricadesse nel territorio di Lizzanello. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; eccesso di potere per violazione delle statuizioni di una precedente sentenza, contraddittorietà rispetto ad atti comunali e regionali, sviamento, incompetenza relativa e carenza di motivazione; contraddittorietà rispetto al documento programmatico preliminare al PUG e sviamento; violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione; ulteriore violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 ed erroneità. In appello è stata inoltre contestata la mancata concessione di un ulteriore rinvio dell'udienza, è stata ribadita la fondatezza dei primi tre motivi di primo grado ed è stata denunciata la contraddittorietà della sentenza quanto alla rilevanza del documento programmatico preliminare al PUG, già adottato al momento dell'ordinanza di demolizione. L'appellante sosteneva anche che la pendenza di un procedimento di ridefinizione dei confini comunali imponesse di valutare l'opportunità di attendere o di investire il consiglio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione del rinvio, poiché l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di circostanze eccezionali e non attribuisce alle parti un diritto generalizzato al differimento; la pendenza di procedimenti amministrativi futuri e incerti e i precedenti numerosi rinvii non giustificavano un ulteriore differimento, anche in considerazione della ragionevole durata del processo. Ha respinto la censura partecipativa, rilevando che l'ordine di demolizione è espressione di potere vincolato e doveroso: l'omessa comunicazione di avvio non è invalidante quando la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto. Ha escluso che l'ordinanza dovesse contenere una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già definito dal legislatore nella restaurazione della legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere e l'individuazione delle violazioni. Il decorso del tempo non impedisce l'esercizio del potere repressivo, anche tardivo. La pendenza di un procedimento per la ridefinizione dei confini, futuro e incerto, non imponeva di attendere né di sottoporre la questione al consiglio comunale: rilevava la competenza territoriale al momento dell'accertamento degli abusi. Ha infine ritenuto irrilevante la dedotta compatibilità dell'intervento con il documento programmatico preliminare al PUG: anche un'eventuale edificabilità dell'area non avrebbe consentito di costruire senza permesso di costruire. La compatibilità urbanistica avrebbe potuto eventualmente fondare una domanda di sanatoria, ma non escludeva l'abusività dell'edificazione priva di titolo. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dei Comuni.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    «nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge»

    Il rinvio della trattazione non costituisce un diritto della parte al di fuori delle ipotesi tassative; può essere disposto solo in presenza di circostanze eccezionali, valutate dal giudice mediante bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando il potere repressivo è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce irregolarità non invalidante quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è attività doverosa e vincolata; l'ordine può essere adottato anche tardivamente, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto ed è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e delle violazioni accertate.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è un provvedimento doveroso e vincolato, sicché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l'illegittimità quando la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale, poiché tale interesse è già insito nel dovere legislativo di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata; sono sufficienti la descrizione delle opere abusive e l'indicazione delle violazioni accertate.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordine di demolizione né impedisce l'esercizio tardivo del potere repressivo.
  • La compatibilità dell'opera con la destinazione urbanistica dell'area non consente l'edificazione in assenza del necessario titolo edilizio; essa può eventualmente rilevare ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria, ma non esclude l'abusività dell'intervento.
  • La pendenza di un procedimento, futuro e incerto, volto alla modifica dei confini territoriali tra Comuni non impone all'autorità competente di sospendere o differire l'adozione dell'ordine di demolizione, dovendosi avere riguardo alla competenza territoriale esistente al momento dell'accertamento dell'abuso.
  • Nel processo amministrativo la parte non ha un diritto generalizzato al rinvio della trattazione; al di fuori delle ipotesi tassative, il rinvio richiede circostanze eccezionali valutate dal giudice, anche alla luce dell'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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