Sentenza n. 946/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Terracina n.1160 del 5 giugno 2026, recante l’avviso pubblico per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di n. 86 concessioni di beni demaniali marittimi, situati nel Litorale di Terracina, con finalità turistico ricreative e del bando/avviso/disciplinare pubblico e relativi allegati: “1. Schede descrittive dei beni demaniali in affidamento (Allegato 1); 2…”; - della determinazione dirigenziale n. 925 del 5 giugno 2026, avente ad oggetto “Gestione delle aree del demanio marittimo in via eccezionale e temporanea, al fine di garantire il regolare svolgimento per l’annualità 2026 delle attività di cui all’art.3 comma 1 d), e) f),e g del R.R. Lazio n.19/2026 …”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, per quanto d’interesse, dell’art. 3 del Regolamento Regionale Lazio n.19/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e determinazioni comunali con cui il Comune di Terracina aveva incluso il compendio portuale già assegnato alla ricorrente in una procedura comparativa per l'affidamento di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la procedura comparativa indetta dal Comune di Terracina ai sensi dell'art. 4 della l. n. 118/2022, nella parte in cui comprendeva anche il compendio portuale già concesso alla medesima per la gestione di punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 118/2022, dell'art. 3 della medesima legge, delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime e del d.P.R. n. 509/1997, sostenendo che il modulo selettivo previsto dall'art. 4 non fosse applicabile, ratione materiae, ai punti di ormeggio per la nautica da diporto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 21-nonies e 21-quinquies della l. n. 241/1990, dell'art. 3 della l. n. 118/2022, nonché dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto, lamentando travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il Comune avesse erroneamente considerato scaduto il proprio titolo concessorio, nonostante una procedura di rinnovo che avrebbe prorogato la concessione fino al 2033.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1809 del 20 agosto 2026, che ha integralmente sostituito l'atto impugnato e ha espunto il lotto già assegnato alla ricorrente dalla procedura comparativa originaria, prevedendo tuttavia una futura assegnazione del medesimo compendio mediante una procedura competitiva calibrata sulla sua natura e ubicazione. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza rendesse definitivamente inutile una pronuncia di annullamento sugli atti originariamente impugnati, privando la ricorrente di qualsiasi interesse attuale alla decisione cautelare e di merito. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la nuova determinazione non aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente e continuava a prevedere una futura procedura competitiva sul compendio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo alla controversia. Le spese sono state integralmente compensate, anche nei confronti del Ministero estromesso, in ragione della peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 4 l. 118/2022
La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità alle concessioni relative a punti di ormeggio per la nautica da diporto; la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 118/2022
Richiamato quale parametro della disciplina delle concessioni demaniali marittime e della durata del titolo concessorio; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1, comma 1, lett. da a) ad f), d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi relativa alla non applicabilità della procedura comparativa ai punti di ormeggio; il TAR non ha deciso tale questione.
art. 13 l. 172/2003
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il motivo non è stato esaminato nel merito.
d.P.R. 509/1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei punti di ormeggio per la nautica da diporto; il TAR non ha deciso la relativa questione.
artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in relazione alla pretesa illegittima riconsiderazione del titolo concessorio; il merito delle censure non è stato esaminato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
Richiamato quale base della rilevanza di fatti o atti sopravvenuti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'ambito della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un atto che sostituisce integralmente quello impugnato e rende definitivamente inutile l'eventuale annullamento determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, nel corso del giudizio, una situazione di fatto o di diritto rende chiaro e definitivo che la sentenza non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sostituzione dell'atto impugnato non determina cessazione della materia del contendere se l'atto sopravvenuto non soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e mantiene una disciplina potenzialmente lesiva, anche mediante la previsione di una nuova procedura competitiva.
- La pubblica amministrazione estranea all'adozione degli atti controversi deve essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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