Sentenza del 04/08/2021 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Procedimento di notificazione inesistente - Falsità della firma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale TARSU 2012 per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 14/2008). In subordine, dedotta la nullità/inesistenza della notifica perché la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata del 23.12.2008 era disconosciuta e falsa; richiesta di accertamento della falsità mediante procedimento civile. In appello è stata anche richiesta la rimessione in termini per l'interruzione del processo dovuta al decesso del difensore della società.
La decisione
La CTR ha ritenuto l'appello tempestivo avendo la morte dell'unico difensore interrotto il processo, e ha quindi esaminato il merito. Ha preso atto della sentenza del Tribunale di Matera n. 619/2019 che ha dichiarato la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento del 23.12.2008. Essendo la notifica dell'avviso di accertamento inesistente per falsità della firma, la cartella esattoriale è nulla in via derivata. L'appello è stato accolto e la cartella dichiarata nulla; spese compensate.
Norme richiamate
art. 19 D.lvo 546/92
Richiamato dal Comune per sostenere l'inammissibilità del ricorso verso un atto non autonomamente impugnabile; tuttavia la CTR ha ritenuto assorbente la questione della nullità derivante dall'inesistenza della notifica e quindi il rilievo ex art.19 non ha impedito l'accoglimento dell'appello.
art. 52 D.lvo 546/92
Richiamato per la concessione dell'inibitoria in sede di gravame; utilizzato dalla CTR nell'istruire la vicenda cautelare.
art. 190 c.p.c.
Applicato nel senso che la morte dell'unico difensore interrompe il processo fino alla sua sostituzione, con nullità degli atti successivi e legittima rimessione in termini dell'appello.
Cass. 1574/2020 (giurisprudenza)
Richiamata per confermare il principio secondo cui la morte dell'unico difensore comporta l'interruzione del processo e la nullità degli atti successivi nonché la rilevanza per i termini processuali.
art. 221 codice civile
Citato dalla parte come rimedio per l'accertamento della falsità della firma tramite procedimento civile; la CTR ha dato rilievo alla sentenza penale/civile del Tribunale che ha effettivamente accertato la falsità della firma.
Sentenza Tribunale di Matera n. 619/2019
Decisione decisiva che ha dichiarato la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento del 23.12.2008; tale accertamento ha reso inesistente il procedimento di notificazione e, per derivazione, la cartella esattoriale.
Massime di principio
- Se la firma sull'avviso di ricevimento (A/R) è accertata falsa da un giudice, la notifica è da considerarsi inesistente e rende la cartella esattoriale nulla in via derivata.
- La morte dell'unico difensore durante il processo interrompe il procedimento e rende nulli gli atti successivi fino alla reintegrazione della parte, con conseguente possibilità di rimessione in termini per impugnare la sentenza notificata successivamente.
- Quando la regolarità della notifica è contestata, l'amministrazione comunale deve fornire prove solide dell'avvenuta notifica (A/R genuino); in mancanza, il provvedimento impositivo può essere annullato.
- L'accertamento giudiziale della falsità della firma (anche tramite procedimento civile) può essere invocato per dimostrare l'inesistenza della notifica e ottenere la declaratoria di nullità degli atti tributari derivati.
- In presenza di complessità fattuali e processuali, i giudici possono compensare le spese di lite; tuttavia, la parte che intenda opporre la nullità per difetto di notifica dovrebbe tempestivamente attivare l'azione per accertare la falsità della sottoscrizione e preservare i termini processuali.
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