Sentenza del 03/08/2021 n. 922 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Contratto di locazione pluriennale - Versamento annuale dell'imposta e non in unica soluzione - Tardiva registrazione - Calcolo della sanzione - Parametrato al canone annuale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale. L'Ufficio aveva applicato la sanzione prevista dall'art.69 DPR n.131/86 calcolandola in percentuale sull'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata del contratto; i contribuenti hanno contestato che la sanzione doveva essere parametrata sul canone annuale quando la registrazione e il pagamento dell'imposta si riferiscono al solo primo anno (opzione di versamento annuale prevista dalla normativa).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado: la sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale va calcolata sul canone annuale quando la registrazione/versamento dell'imposta si riferiscono al solo primo anno. L'appellante è condannata alle spese dei due gradi di giudizio (euro 800,00 oltre diritti e oneri). I giudici hanno richiamato orientamenti giurisprudenziali recenti che privilegiano la graduazione della sanzione in relazione al criterio dell'annualità del canone.
Norme richiamate
DPR n. 131/1986, art. 69
la sanzione amministrativa per il ritardo nella richiesta di registrazione determinata in una percentuale, variabile, calcolata sull'importo dell'imposta dovuta
La sanzione è parametrata all'imposta dovuta; occorre determinare quale sia la base imponibile effettiva (annuale o per l'intera durata) in relazione alla modalità di assolvimento dell'imposta scelta o effettuata.
DPR n. 131/1986, art. 43, lettera h)
dall'ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l'intera durata del contratto
Stabilisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sui contratti di locazione (teoricamente l'intero ammontare), ma va letta insieme alla possibilità prevista dalla normativa (art.17 co.3) di versamento annuale.
DPR n. 131/1986, art. 17, comma 3
Prevede la facoltà di assolvere l'imposta sul canone annuale o in unica soluzione per tutta la durata del contratto. Se l'imposta è stata assoluta o registrata riferita al solo primo anno, la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sulla base dell'annualità.
Tariffa allegata al TUIR, art. 5, comma 1 (richiamata)
Richiamata dall'Ufficio nel motivare la determinazione dell'imposta dovuta; la giurisprudenza interpretativa prevalente riconduce comunque alla prevalenza del criterio annuale quando applicato dal contribuente.
Massime di principio
- Per i contratti di locazione pluriennale la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sulla base imponibile effettivamente riferita: se il contribuente ha optato (o l'atto riguarda) il versamento annuale, la sanzione deve essere parametrata al canone annuale.
- L'art.43 T.U. e l'art.69 DPR 131/86 devono essere letti congiuntamente con l'art.17 co.3: la possibilità di versamento annuale non è solo una modalità formale ma incide sulla base di calcolo della sanzione in caso di ritardo.
- Se l'amministrazione applica la sanzione sull'intero importo per tutta la durata senza che risulti esercitata l'opzione per il versamento unico, il contribuente può ottenere la riduzione della sanzione dimostrando che la registrazione/versamento si riferivano al solo primo anno.
- La graduazione della sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura deve essere coerente con la reale base imponibile cui l'imposta era riferita.
- In caso di impugnazioni procedurali (es. modalità di notifica), verificare la regolarità formale delle notifiche (cartaceo vs. PEC) perché può influire sull'ammissibilità degli atti di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ago 2021Sentenza del 03/08/2021 n. 250 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 ago 2021Sentenza del 03/08/2021 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 ago 2021Sentenza del 03/08/2021 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 ago 2021Sentenza del 03/08/2021 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ago 2021Sentenza del 03/08/2021 n. 1014 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →