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Sentenza

Sentenza del 03/08/2021 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Riduzioni ed esenzioni per fabbricati con particolari caratteristiche - Immobili di enti non commerciali - Esenzione - Esclusivo utilizzo per attività di cui all'art. 7, comma 1 lett. i) D.Lgs. 546/1992 con modalità non commerciale - Immobile utilizzato promiscuamente anche per attività commerciali - Applicazione dell'agevolazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'esenzione ICI/IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 per immobili di enti non commerciali. Il Comune deduce che l'immobile è stato utilizzato in modo promiscuo (anche per attività commerciali), fatto che escluderebbe l'agevolazione per le annualità ICI 2010-2011 e per l'IMU 2012 (dato che la disciplina che consente trattamenti proporzionali per uso promiscuo decorre dal 2013). La resistente sostiene che le attività svolte sono non commerciali (scuola materna parificata e attività di accoglienza) e richiama DM e prassi ministeriale secondo cui l'accertamento della natura non commerciale avviene mediante confronto economico (corrispettivo medio vs costo medio per studente) e con convenzioni/accreditamenti che dimostrano la natura non lucrativa.

La decisione

Appello parzialmente accolto: il Collegio ha ritenuto che per le annualità 2010-2011-2012 l'immobile è stato utilizzato in modo promiscuo e pertanto l'esenzione non opera per tali annate; le imposte dovute per 2010-2011-2012 devono essere rideterminate in misura proporzionale in relazione alla parte imponibile. Per il resto dell'impugnazione (anni successivi/altre contestazioni) l'appello è respinto e sono confermati i benefici riconosciuti al contribuente. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7, comma 1, lett. i)

    art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione si applica agli immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività indicate; occorre requisito soggettivo (ente non commerciale) e requisito oggettivo (uso esclusivo/non esclusivamente commerciale dell'immobile).

  • D.L. n. 203/2005 - art. 7, comma 2-bis

    Disposizione temporanea che prevedeva l'applicazione dell'agevolazione a prescindere dalla eventuale natura commerciale dell'attività; successivamente modificata dal legislatore.

  • D.L. n. 223/2006 (modifiche successive)

    disposizioni modificate del regime di esenzione

    Ha introdotto la regola che l'esenzione è applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, restringendo l'ambito rispetto al DL 203/2005.

  • D.L. n. 1/2012 - art. 91-bis

    Per gli immobili ad utilizzazione promiscua prevede il frazionamento delle parti con autonomia funzionale e, se non possibile, l'esenzione proporzionale; tali disposizioni operano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

  • D.M. MEF 19 novembre 2012, n. 200

    Fornisce criteri e parametri per valutare la natura non commerciale di attività educative (utilizzato in dottrina e giurisprudenza per il confronto economico tra corrispettivo medio e costo medio per studente).

  • D.M. MEF 26 giugno 2014

    Stabilisce parametri tecnici (costo medio per studente ecc.) utili per accertare l'assenza di valenza economico-imprenditoriale dell'attività scolastica; applicabile per la valutazione economica della gestione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 15 e 36

    Prescrizioni procedurali: art. 36 (contenuto della sentenza) e art. 15 (compensazione spese) applicati dal Collegio per motivare decisione e compensare le spese.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI/IMU ai sensi dell'art. 7 lett. i) servono due requisiti: soggettivo (ente non commerciale) e oggettivo (uso dell'immobile non esclusivamente commerciale). Entrambi devono essere provati documentalmente.
  • Per gli anni antecedenti al 2013 (ICI e prima applicazione IMU) l'uso promiscuo dell'immobile con attività commerciali fa venir meno l'esenzione: occorre uso esclusivo non commerciale.
  • Dal 1° gennaio 2013 la normativa consente di gestire immobili ad uso promiscuo tramite il frazionamento delle unità a autonomia funzionale o, se ciò non è possibile, mediante l'applicazione dell'esenzione proporzionale ai sensi dell'art. 91-bis del DL 1/2012; le obbligazioni e rendite devono essere aggiornate a decorrere da tale data.
  • La natura non commerciale delle attività (es. scuole parificate, servizi di accoglienza) va dimostrata con un accertamento economico: confronto tra corrispettivo medio percepito e costo medio per beneficiario; se il corrispettivo non supera i costi non emerge valenza imprenditoriale.
  • Accreditamenti, convenzioni con enti pubblici e corrispettivi parametrati ai costi rafforzano la prova della natura non commerciale, ma non bastano se l'immobile è impiegato anche per attività a scopo di lucro.
  • In caso di uso promiscuo è fondamentale documentare la separabilità fisica/funzionale delle parti (planimetrie, utenze distinte, rendite catastali distinte) per ottenere il frazionamento o la proporzione dell'esenzione; in mancanza si procede con una determinazione proporzionale del presupposto impositivo.
  • Le modifiche legislative nel tempo possono cambiare l'operatività delle agevolazioni: verificare sempre la normativa vigente per l'anno d'imposta considerato e predisporre la documentazione contabile necessaria.

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