Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/08/2021 n. 1014 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Piacenza (12.01.2018) nell'esecuzione presso terzi: l'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (0,5%) applicando l'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986 ritenendo realizzata una traslazione di titolarità del credito. Il consorzio ha sostenuto che l'ordinanza non costituisce trasferimento di diritti patrimoniali né cessione di crediti e che, anzi, era priva di efficacia esecutiva e incompleta sul quantum, rientrando pertanto nella fattisazione dell'art. 8, lettera d) della Tariffa (atti giudiziari che definiscono il giudizio ma non recano trasferimento) e dovendo essere assoggettata a tassazione fissa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione non abbia prodotto effetto traslativo: al momento del pignoramento le somme disponibili sul conto erano molto inferiori al credito assunto, l'ordinanza era priva ab origine di efficacia esecutiva e non è stato realizzato un trasferimento di titolarità. Di conseguenza l'imposta di registro doveva essere liquidata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera d) della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131/86. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 37

    L'art. 37 è richiamato in relazione alla soggettività ad imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che, anche parzialmente, definiscono il giudizio: la Commissione ne fa uso per inquadrare la fattispecie come atto giudiziario soggetto a registrazione, ma rileva che la qualificazione ai fini tariffari dipende dalla natura traslativa o meno dell'atto.

  • Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 - art. 6

    "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"

    L'art. 6 comporta applicazione dell'imposta in misura proporzionale (0,5%) quando l'atto realizza un'effettiva cessione di crediti, compensazione, remissione o comunque una traslazione di diritti patrimoniali: la Corte rileva che nel caso di specie tale requisito non sussiste.

  • Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 - art. 8, lettera d)

    "Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"

    L'art. 8(d) prevede tassazione fissa per gli atti giudiziari che non recano trasferimento di diritti patrimoniali. La Commissione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rientri in questa fattispecie perché priva di efficacia esecutiva e non idonea a trasferire la titolarità dei fondi.

  • Codice di procedura civile, art. 549 (richiamato)

    La sentenza di merito e la giurisprudenza richiamata evidenziano che l'eventuale mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 549 c.p.c. (atto di assegnazione con definizione del quantum) può incidere sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione; ciò è stato utilizzato per rafforzare la qualificazione dell'atto come non traslativo.

Massime di principio

  • Per applicare l'imposta di registro in misura proporzionale (art. 6) è necessario che l'atto produca un effettivo trasferimento o traslazione di diritti patrimoniali (es. cessione di credito). Se manca l'effetto traslativo, non può trovare applicazione l'aliquota proporzionale.
  • Gli atti giudiziari che non recano trasferimento di diritti patrimoniali (anche se dispongono assegnazioni condizionate o incomplete sul quantum) rientrano nell'art. 8, lettera d) della Tariffa e sono soggetti a tassazione fissa.
  • La disponibilità reale delle somme sul conto indicato al momento del pignoramento e l'esecutorietà formale dell'ordinanza sono elementi decisivi: se le somme non esistono o l'atto è privo di efficacia esecutiva, non si realizza la traslazione e quindi non scatta la tassazione proporzionale.
  • Occorre verificare la documentazione della banca circa l'ammontare effettivamente presente, le dichiarazioni rese dalla terza pignorata e l'eventuale avvenuto esperimento delle procedure previste dal c.p.c. (es. art. 549) prima di qualificare fiscalmente l'atto come trasferimento.
  • In situazioni complesse o con provvedimenti contrastanti (sospensioni, sentenze successive) è possibile ottenere qualificazione a tassazione fissa; le parti dovrebbero documentare tempestivamente la inesecutorietà o la condizionalità dell'atto per ottenere il trattamento favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.