Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/08/2021 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartella esattoriale - Sottoscrizione informatica ruolo - Possibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa a IVA, IRES e IRAP anno 2014. La società deduceva: illegittimo intervento volontario in primo grado dell'Agenzia delle Entrate; nullità della notifica per PEC proveniente da soggetto diverso rispetto a quello risultante dai pubblici registri; difetto di sottoscrizione del ruolo (mancanza di firma da soggetto con poteri); omissione di controllo da parte del dirigente; carenza di motivazione e indicazione solo di cifra globale; mancata notifica del preventivo avviso bonario; errata determinazione delle sanzioni per mancato utilizzo del criterio del cumulo giuridico; e contestazione dell'entità delle spese di giudizio.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad intervenire come parte del rapporto tributario; la nuova contestazione sulla PEC, proposta solo in appello, è inammissibile; la sottoscrizione del ruolo è valida anche se effettuata mediante firma elettronica centralizzata tramite il sistema informativo dell'amministrazione (art.12 DPR 602/73 comma 4 e lett. e comma 5-ter art.1 L.156/2005); il difetto materiale di firma non invalida l'iscrizione a ruolo quando è indubbia la riferibilità dell'atto all'ente (richiamo a Cass. n.1545/18); l'assenza di controllo o vigilanza del dirigente non comporta nullità; la cartella contiene gli elementi tassativi richiesti (art.7 comma 2 L.212/00) e la sola indicazione dell'importo globale non è vizio; non è necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) se dagli esiti automatizzati risulta il mancato pagamento; il criterio del cumulo giuridico è stato applicato correttamente (richiamo a Cass. n.8148/19). Condanna della società alle spese, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973 n.602, art.12 comma 4

    "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo"

    La sottoscrizione può avvenire anche tramite firma elettronica e tramite validazione centralizzata del sistema informativo dell'amministrazione; ciò rende il ruolo esecutivo senza necessità di firma manuale.

  • Legge 31 luglio 2005 n.156, art.1 comma 5-ter lettera e

    "le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del dpr 29 settembre 1973 n. 602 si interpretano nel senso che i ruoli ... si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice"

    Conferma la possibilità di formazione e immissione a ruolo mediante validazione centralizzata; legittima la sottoscrizione informatica del ruolo.

  • DPR 29 settembre 1973 n.602, artt. 10, 25 commi 2 e 2-bis

    Disciplina il contenuto e gli elementi necessari del ruolo e della cartella; la cartella riporta gli elementi obbligatori desunti dal ruolo.

  • Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente), art.7 comma 2

    Fissa gli elementi di motivazione/informazione che la cartella deve contenere; la cartella impugnata è conforme agli elementi tassativi richiesti.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, art.14 comma 3

    "possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso"

    Consente l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate quando sia parte del rapporto tributario sottostante alla cartella.

  • Cass. civ., sent. n.1545/2018

    Principio consolidato secondo cui il difetto di sottoscrizione del ruolo non inficia l'iscrizione a ruolo quando non è dubbia la riferibilità dell'atto all'ente impositore.

  • Cass. civ., sent. n.8148/2019

    Richiamata in relazione alla corretta applicazione del cumulo giuridico nelle sanzioni tributarie; viene usata come parametro di legittimità nell'applicazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del ruolo è valida anche se effettuata con firma elettronica centralizzata tramite il sistema informativo dell'Amministrazione: la mancanza della firma manoscritta non invalida l'iscrizione a ruolo se è chiara la riferibilità dell'atto all'ente.
  • Le eccezioni relative alla notifica tramite PEC o alla legittimazione di chi notifica devono essere tempestivamente dedotte nel primo grado; nuovi profili introdotti in appello sono inammissibili salvo che non sussistano giustificati motivi.
  • La cartella di pagamento è un atto formalmente vincolato: contiene solo gli elementi tassativi richiesti dalla legge; l'indicazione dell'importo globale non costituisce di per sé vizio di motivazione se i dati richiesti sono presenti.
  • Quando i controlli automatizzati rilevano il mancato pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione, non è sempre necessaria una preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) prima dell'iscrizione a ruolo.
  • Le nullità degli atti amministrativi relativi alla riscossione sono interpretate in modo restrittivo e tassativo: l'assenza di un controllo formale del dirigente o di altri passaggi interni non determina automaticamente l'annullamento dell'atto.
  • In controversie tributarie, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) costituisce parametro interpretativo vincolante su questioni ricorrenti come la validità della sottoscrizione informatica e l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.