Sentenza del 03/08/2021 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - altro - espropriazione per pubblica utilità - enteespropriante - Stato - esenzione - applicabilità - soggetti riconducibileindirettamente allo stato - applicazione - esclusione - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione (imposta di registro, bollo e accessori) relativo alla registrazione di decreti di rettifica di asservimento emessi in procedura espropriativa. La ricorrente chiedeva l'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986 sostenendo di essere assimilabile allo Stato e invocava il vincolo del giudicato esterno favorevole formatosi in precedenti pronunce (CTP di Roma e una CTR passata in giudicato). L'Ufficio contestava la soggettiva rilevanza dell'esenzione per una società privatizzata e negava la formazione del giudicato esterno, oltre a ritenere che l'eventuale esenzione avrebbe costituito un aiuto di Stato in violazione dell'art. 107 TFUE.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di XXX, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che i primi giudici avessero illegittimamente dichiarato d'ufficio l'esistenza di un aiuto di Stato (materia riservata alla Commissione UE/Corte di Giustizia) e che, invece, nel presente giudizio fosse risultata l'esistenza di un giudicato esterno (e, per omissione dell'Ufficio nel proporre appello incidentale, si fosse formato anche un giudicato interno) che vincolava il riesame della questione. Pertanto è stata annullata la statuizione di primo grado; spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 57 comma 8
Norma esonerativa che, per la sua natura eccezionale, è di stretta interpretazione e, in via ordinaria, esonera dall'imposta di registro solo lo Stato; l'estensione a soggetti solo indirettamente riconducibili allo Stato è in principio preclusa, salvo che vi sia giudicato favorevole.
DPR 642/1972, allegato tabella, art. 22
art. 22, tabella allegata
Richiamata dall'Ufficio come fonte delle esenzioni/agevolazioni fiscali per imposte correlate; la CTR lo ha valutato nel contesto della interpretazione restrittiva delle esenzioni
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107
La Corte e la giurisprudenza indicano che la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno è competenza della Commissione UE, sotto controllo del giudice dell'Unione; i giudici nazionali non possono autonomamente pronunciarsi sulla compatibilità.
TFUE, art. 108
Norma che disciplina la procedura di notifica e controllo degli aiuti di Stato; i giudici nazionali possono verificare se l'aiuto sia stato notificato ma non dichiararne la compatibilità definitiva.
TFUE, art. 267 (rinvio pregiudiziale)
Strumento che i giudici nazionali avrebbero potuto utilizzare per ottenere la interpretazione della normativa UE sulla questione di aiuti di Stato dalla Corte di Giustizia; la CTR osserva che un rinvio pregiudiziale era facoltativo ma possibile.
Cass., ordinanza n. 17034/2020 (giurisprudenza)
La Suprema Corte ha affermato che l'art. 57, c. 8, DPR 131/1986 esonera dall'imposta di registro unicamente lo Stato e che l'estensione a soggetti indirettamente riconducibili all'amministrazione statale è preclusa dalla natura eccezionale delle esenzioni fiscali; tuttavia la CTR ha ritenuto nel caso concreto di essere vincolata dal giudicato interno/esterno formatosi.
Cass. SS.UU. n. 11799/2017 (giurisprudenza)
Principio procedurale secondo cui, se una eccezione è stata decisa e inclusa nella motivazione della sentenza di primo grado, la parte soccombente deve ricorrere mediante appello incidentale per contestare quella parte; omissione comporta formazione di giudicato interno.
Cass. Ordinanza n. 29890/2020 (giurisprudenza)
Conferma che, quando due giudizi tra le stesse parti hanno ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno è passato in giudicato, l'accertamento così compiuto su un punto decisivo comune preclude il riesame dello stesso punto in successivo giudizio.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: l'esenzione dall'imposta di registro prevista per lo Stato non si estende automaticamente a soggetti privatizzati o solo indirettamente riconducibili allo Stato salvo che non esista un vincolante accertamento giudiziario definitivo.
- Il giudicato esterno (sentenza passata in giudicato tra le stesse parti su punto decisivo comune) vincola i giudici nazionali successivi: non è possibile riesaminare la stessa questione di diritto già definitivamente decisa.
- Se la decisione di primo grado contiene una valutazione decisiva su un'eccezione che danneggia una parte, quest'ultima deve proporre appello incidentale per evitarne gli effetti vincolanti (giudicato interno); l'omissione può precludere il riesame.
- Sulle questioni di aiuto di Stato (art. 107 TFUE) i giudici nazionali non possono dichiarare autonomamente la compatibilità o incompatibilità: la competenza primaria spetta alla Commissione UE, con possibilità di controllo giudiziale da parte del Tribunale/Corte di Giustizia; i giudici nazionali dovrebbero valutare la necessità di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE invece di pronunciarsi sul merito.
- In controversie fiscali d'impugnazione di atti espropriativi, quando la questione centrale è la soggettività (es. assimilabilità allo Stato) è importante ottenere pronunce definitive favorevoli e preservare tali determinazioni con le impugnazioni procedurali opportune.
- Prassi consigliata: se si contesta la qualificazione di un soggetto come potenziale beneficiario di esenzioni che possono configurare aiuti di Stato, le parti dovrebbero considerare tempestivamente la richiesta di rinvio pregiudiziale o interessare l'Ufficio competente affinché valuti la notifica all'UE, evitando che il giudice nazionale determini d'ufficio la sussistenza di un aiuto.
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