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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14288/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cessionaria di crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese in convenzione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento di fatture relative all'anno 2010. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per mancata notifica e accettazione della cessione e l'intervenuto pagamento di parte delle fatture, sostenendo inoltre che il credito residuo non fosse dovuto per superamento del budget annuale. In primo grado il decreto era stato confermato solo in parte. In appello la Corte territoriale aveva rigettato il gravame ritenendo opponibile la cessione alla debitrice per effetto di pagamenti eseguiti in favore della cessionaria anche senza formale accettazione. Successivamente la stessa azienda sanitaria aveva proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse supposto un fatto inesistente, poiché i pagamenti erano stati effettuati alla cedente e non alla cessionaria. La Corte d'appello, ritenuto sussistente l'errore revocatorio, aveva accolto la revocazione, pronunciato nel merito e dichiarato la cessione inopponibile all'azienda sanitaria, revocando il decreto ingiuntivo. La società incorporante della cessionaria ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e sostenendo che il preteso errore non fosse decisivo e che la sentenza revocanda si basasse anche su altra ratio decidendi non colpita dall'errore. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che il motivo non si confrontava con l'accertamento della Corte territoriale circa l'errore revocatorio, avente ad oggetto l'identificazione del soggetto destinatario dei pagamenti, questione non oggetto di specifico dibattito processuale; ha inoltre osservato che l'errore era decisivo perché incideva sulla statuizione originaria di opponibilità della cessione e sulla conseguente legittimazione attiva della cessionaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente ravvisato un errore revocatorio su un fatto oggettivo e decisivo, consistente nell'errata individuazione del destinatario dei pagamenti eseguiti dall'azienda sanitaria. Il ricorso non ha efficacemente contestato tale accertamento, limitandosi a negare la decisività dell'errore senza coglierne l'incidenza sulla dichiarata opponibilità della cessione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio è configurabile quando la decisione sia frutto di una falsa percezione di un fatto documentale, non oggetto di dibattito processuale, e tale errore sia decisivo per la statuizione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la doglianza è stata veicolata come violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare la qualificazione dell'errore come revocatorio e la sua decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui realtà risulti incontrastabilmente dagli atti e che non sia stato oggetto di effettivo dibattito tra le parti.
  • Non è decisivo per escludere la revocazione sostenere in modo astratto che la decisione avrebbe potuto reggersi anche su altri argomenti, se l'errore investe una circostanza fattuale che ha sorretto la statuizione impugnata e ne ha condizionato l'esito.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione della diversa ricostruzione dei fatti o della pretesa irrilevanza dell'errore non è sufficiente.
  • Ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto, l'accertamento del soggetto che ha materialmente ricevuto i pagamenti può assumere rilievo decisivo quando la pronuncia ne faccia discendere l'accettazione della cessione per facta concludentia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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