Sentenza del 27/07/2016 n. 15592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso contro un estratto di ruolo non notificato. Con tre motivi, esaminati congiuntamente, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'estratto di ruolo gli aveva consentito di venire a conoscenza di una cartella di pagamento mai validamente notificata e che, pertanto, doveva essergli riconosciuta la possibilità di contestarla immediatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la regola applicata dalla CTR secondo cui l'estratto di ruolo sarebbe sempre un atto non impugnabile. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 19704/2015, ha stabilito che il contribuente può impugnare la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando la sua notifica sia invalida o mancante. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: la possibilità di impugnare l'atto precedente non notificato insieme a un atto successivo non è l'unica modalità per contestare la notifica invalida. Il contribuente può agire anche prima, quando abbia acquisito legittimamente conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo, poiché il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere inutilmente compresso o ritardato.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015
L'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo.
L'impugnazione è ammessa quando l'estratto di ruolo rappresenta il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza di una cartella non validamente notificata. L'estratto consente quindi di contestare tempestivamente sia il debito sia i vizi della notifica, senza dover attendere un successivo atto esecutivo.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento non è stata notificata, o la notifica è invalida, il contribuente che ne venga a conoscenza tramite un estratto di ruolo può contestarla immediatamente, senza dover attendere una successiva intimazione o un atto di esecuzione.
- L'estratto di ruolo non è necessariamente privo di rilevanza processuale: può costituire il documento attraverso cui il contribuente dimostra di avere avuto per la prima volta conoscenza della pretesa tributaria.
- Il giudice non può dichiarare automaticamente inammissibile il ricorso solo perché rivolto contro un estratto di ruolo; deve verificare se l'estratto rappresenti l'unico mezzo con cui il contribuente ha conosciuto una cartella non validamente notificata.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non significano necessariamente che il contribuente abbia già ottenuto l'annullamento del debito: il giudice di rinvio dovrà esaminare nel merito i motivi di contestazione e le eventuali questioni preliminari.
- La possibilità di impugnazione dipende dalla concreta dimostrazione dell'assenza o invalidità della notifica e dal rispetto dei termini processuali applicabili.
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