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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19477/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore e banca)

La controversia

Una società già dichiarata fallita su istanza di una banca ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo di non essere insolvente perché i debiti verso la banca istante e verso altri istituti sarebbero stati in realtà insussistenti o comunque ridotti per effetto dell’applicazione di tassi usurari in un conto corrente e in contratti di mutuo. La corte d’appello ha rigettato il reclamo osservando che tali contestazioni non erano adeguatamente supportate da documentazione e che il credito della banca risultava ammesso al passivo. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o "fotocopia"; 2) violazione della legge fallimentare per aver attribuito efficacia decisiva all’ammissione al passivo del credito della banca, non coperta da giudicato esterno; 3) violazione dell’art. 6 l. fall. per non aver escluso la legittimazione della banca istante, assumendo l’usurarietà del credito; 4) violazione della norma penale sull’usura e dell’art. 5 l. fall. per non aver depurato il passivo dalle poste bancarie asseritamente nulle, con conseguente assenza di insolvenza; 5) violazione della disciplina sulla sospensione delle procedure di riscossione collegata alla denuncia di usura, assumendo che una sospensione di Equitalia avrebbe inciso sulla legittimazione del creditore istante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della corte territoriale era effettivamente intellegibile e diversa da quella del primo giudice; ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, affermando che per la dichiarazione di fallimento basta un accertamento incidentale del credito dell’istante e che l’ammissione al passivo può essere valorizzata come elemento dimostrativo della legittimazione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito sulla prova dell’insolvenza; ha dichiarato inammissibile il quinto perché introduceva una questione di fatto e di diritto non trattata nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento logico della decisione e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi erano formulati come vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ma in gran parte miravano a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 6 l. fall.

    la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo; è sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell’istante.

  • artt. 52, 93 e 97 l. fall.

    l’ammissione del credito al passivo non è trattata come giudicato esterno, ma come elemento valutabile dal giudice del reclamo ai fini della verifica dei presupposti del fallimento.

  • art. 644 c.p.

    la dedotta usurarietà del credito bancario, se non adeguatamente provata, non impone al giudice di merito di escludere quel debito dal quadro dell’insolvenza.

  • art. 5 l. fall.

    lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e corretta.

  • art. 20 l. 44/1990

    la censura è stata ritenuta estranea al decisum perché la sentenza impugnata non affrontava la sospensione dei termini collegata a un procedimento per usura, ma solo l’irrilevanza della generica sospensione della riscossione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di fallimento richiesto da un creditore, la legittimazione dell’istante non presuppone l’accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un controllo incidentale del giudice sulla sua plausibilità e attualità.
  • L’ammissione di un credito al passivo fallimentare può essere valorizzata nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento dimostrativo dell’esistenza del credito, pur non avendo efficacia di giudicato esterno.
  • Le perizie di parte costituiscono semplici allegazioni difensive di contenuto tecnico e non hanno autonoma efficacia probatoria; il giudice di merito non è tenuto a confutarle analiticamente se non le ritiene persuasive.
  • Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento delle prove, salvo vizi motivazionali o giuridici effettivi.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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