Sentenza del 05/11/2020 n. 24707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposizione di maggiori ricavi per gli esercizi 2004 e 2005 e recupero di IRAP, IVA, accessori e sanzioni, nonché recupero per trasparenza dei redditi da partecipazione ai fini IRPEF nei confronti dei soci, basati sugli studi di settore. I ricorrenti hanno contestato: 1) campione di indagine insufficiente e non rappresentativo del cluster dei terzisti specializzati nel taglio; 2) uso di uno studio non pertinente agli anni accertati; 3) mancata considerazione dei correttivi congiunturali e della perdita di normalità economica; 4) inesistenza di adeguati elementi di riscontro a sostegno dell'accertamento; 5) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per mancata prova della colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinuncia/decreto di definizione depositata dopo l'inizio dell'udienza. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi di ricorso (sia per violazioni processuali che per richieste di riesame del merito), confermando che la CTR ha correttamente valorizzato gli elementi indiziari (movimenti bancari, condotta antieconomica, incremento consumi energia e costo del personale) quali fattori corroboranti le risultanze dello studio di settore evoluto UDO7B, applicato già in sede istruttoria. Ha altresì confermato l'applicabilità delle sanzioni: la legge presume la colpevolezza per l'illecito e l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul contribuente. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti e conferma del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Termini e limiti per la rinuncia al ricorso dopo la fissazione dell'udienza: la rinuncia è ammissibile solo fino all'inizio della relazione; atti depositati dopo sono inammissibili.
art. 379 c.p.c.
Riferimento alla udienza di discussione; collegato al limite temporale per atti processuali come la rinuncia.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Norma sulla definizione agevolata evocata dai ricorrenti per chiedere la cessazione della materia del contendere; la Corte ha ritenuto l'istanza tardiva e inammissibile nella forma proposta.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Requisiti minimi della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse sufficiente e non affetta da nullità.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regole sul contenuto della motivazione nei giudizi tributari; la sentenza di merito è stata ritenuta conforme alle richieste di chiarezza e esposizione dei fatti processuali.
art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5
Limiti del sindacato di legittimità: omissione di motivazione o omesso esame di fatti storici decisivi devono essere specificati e dimostrati; molte censure dei ricorrenti risultano essere rivendicazioni di merito o mancavano dell'indicazione della decisività del fatto omesso.
art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.
Regole sulla prova e libero convincimento del giudice; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Norme che regolano l'utilizzo di elementi indiziari e informazioni rilevanti per l'accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto che elementi quali consumi energetici, costi del personale e movimenti bancari possano corroborare lo studio di settore se valutati complessivamente dal giudice di merito.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina delle sanzioni tributarie: per l'affermazione della responsabilità è sufficiente che l'azione od omissione sia volontaria e colpevole; la legge pone una presunzione di colpa e l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul contribuente.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice decide sul rapporto sostanziale tra contribuente e fisco e non è un mero processo sull'atto: la motivazione deve spiegare il giudizio sostanziale ma il riesame del merito è limitato in cassazione.
- Le istanze di rinuncia o definizione depositate dopo l'inizio della relazione in udienza sono inammissibili; le produzioni tardive possono essere irrilevanti se non tempestivamente comunicate alla controparte.
- Le censure che mirano a rivedere la valutazione del materiale probatorio o la scelta di valutazione del giudice di merito (perizie di parte, valutazione di consumi, movimenti bancari, condotte aziendali) sono normalmente inammissibili in Cassazione, salvo vizio di motivazione o violazione di norma di diritto.
- Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per far valere l'omesso esame di un fatto occorre indicare chiaramente il fatto omesso, dimostrarne l'ingresso nel processo e illustrare la decisività di tale fatto (cioè come avrebbe potuto cambiare l'esito della causa).
- Gli studi di settore e i loro 'corroboranti' (consumi energetici, movimenti bancari, condotte antieconomiche, incremento costi) possono essere ritenuti probatori se valutati congiuntamente e ritenuti gravi, precisi e concordanti dal giudice di merito.
- Sulle sanzioni tributarie ex d.lgs. n. 472/1997 grava sul contribuente la prova dell'assenza di colpa o dolo: l'amministrazione non deve provare la colpa, essendo prevista una presunzione di colpa per l'illecito.
- Chi impugna un accertamento fondato su studi di settore deve documentare in modo puntuale (e in tempo utile) la non rappresentatività dello studio, l'erroneità dei dati e la sussistenza di circostanze congiunturali o aziendali che giustifichino scostamenti, tenendo conto che la valutazione finale spetta al giudice di merito.
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