Cassazione Civile, Ordinanza n. 25538/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi sostituita dalla cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace un atto di compravendita immobiliare stipulato tra una venditrice e un primo acquirente; in seguito, la venditrice domandava l'inefficacia anche della successiva vendita del medesimo immobile effettuata dal primo acquirente in favore della ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato inefficaci entrambi gli atti nei confronti del creditore, e la Corte d'appello aveva respinto l'appello della ricorrente. In cassazione la parte acquirente deduceva, con due motivi connessi, la violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sull'apprezzamento delle prove: contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto provata la consapevolezza fraudolenta della subacquirente (scientia fraudis / partecipatio fraudis) sulla base di soli due indizi, ossia la mancata visita dell'immobile e la sproporzione tra prezzo pagato e valore di mercato. Sosteneva inoltre che il giudice di merito avesse omesso di considerare precedenti sentenze rese in un giudizio parallelo tra le stesse parti, divenute irrevocabili, dalle quali emergevano la congruità del prezzo, la buona fede dell'acquirente e la sua estraneità ai fatti pregiudizievoli, nonché l'assenza di collegamenti con il primo acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva fondato il giudizio sulla consapevolezza fraudolenta della ricorrente su una valutazione incompleta e non correttamente svolta del materiale probatorio. In particolare, il giudice di merito non aveva esaminato il complesso degli elementi indiziari, né aveva confrontato gli indizi posti a base della decisione con le risultanze provenienti dalle sentenze passate in giudicato del giudizio parallelo, che attestavano elementi incompatibili con la tesi della fraudolenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al punto censurato, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente i criteri legali delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli nei suoi confronti
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere valutate secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve compiere una valutazione complessiva degli indizi e non può fondare la decisione su dati meramente ipotetici
art. 276 comma 2 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro della censura sulla decisione della Corte d'appello
art. 187 comma 2 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro della censura sulla decisione della Corte d'appello
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro del vizio denunciato
art. 360 n.3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa ai criteri di valutazione delle presunzioni
art. 360 n.5 c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi e/o di prove essenziali
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove
art. 111 c.p.c.
richiamato nel fatto come norma processuale sulla sostituzione della parte originaria con la cessionaria del credito
Massime di principio
- Nella prova per presunzioni semplici il giudice di merito deve prima valutare singolarmente gli indizi per eliminare quelli irrilevanti e poi apprezzarli complessivamente, verificando che siano gravi, precisi e concordanti; è censurabile in cassazione la decisione che sussuma come indizi validi fatti che non presentano tali requisiti.
- La presunzione non richiede un nesso causale assoluto tra fatto noto e fatto ignoto, ma un giudizio di probabilità conforme all'id quod plerumque accidit; resta però escluso che possa attribuirsi valore probatorio a mere congetture o a dati ipotetici.
- Nel giudizio revocatorio, la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori non può essere affermata senza un esame unitario di tutti gli elementi probatori, inclusi gli eventuali giudicati formati in procedimenti paralleli tra le stesse parti, quando rilevanti ai fini della valutazione della buona fede e della congruità del prezzo.
- Quando il ricorso per cassazione deduce la violazione dell'art. 2729 c.c., è necessario indicare in modo specifico in che cosa il ragionamento presuntivo del giudice di merito sia incompatibile con i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati.
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