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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21396/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. La decisione è fondata sul sopravvenuto accordo tra le parti sulla questione catastale, che ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva deciso su un avviso di rettifica relativo al classamento catastale di un impianto irriguo. I motivi del ricorso erano tre, ma nella fase di legittimità il ricorrente ha depositato memoria comunicando di avere raggiunto un accordo con l'Ufficio sulla categoria catastale del bene e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La Corte, preso atto dell'accordo sopravvenuto e del venir meno dell'interesse alla decisione, ha definito il giudizio in questi termini.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, perché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quando non sia possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, comporta l'estinzione del processo per venir meno dell'interesse delle parti alla decisione.
  • Quando il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria e travolge le decisioni dei gradi precedenti non passate in giudicato.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica in caso di estinzione del giudizio, essendo una misura eccezionale e non estensibile analogicamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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