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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 117/2025, pubblicata il 28.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 13.02.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell’erogazione economica di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” dell’importo di € 2500,00 in favore di DELLA VALLE CRISTINA; - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1030,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 117/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’erogazione di 500 euro annui per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 2.500 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha comunicato che le somme erano state accreditate, sebbene tardivamente, chiedendo comunque la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l’accredito delle somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha precisato che tale pronuncia presuppone una sopravvenienza integralmente e irretrattabilmente satisfattiva, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito. Pur dichiarando l’improcedibilità, ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, liquidandole in 300 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio amministrativo seguono il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 93 c.p.c.

    È disposta la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale e sopravvenuto dell’amministrazione, tale da soddisfare pienamente e irretrattabilmente la pretesa risultante dal giudicato, determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, non residuando alcuna utilità concreta per il ricorrente.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la possibilità di regolare le spese secondo il principio di soccombenza, ponendole a carico dell’amministrazione che abbia dato tardiva esecuzione al giudicato e reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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