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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42064/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa contro uno dei comproprietari di alcuni immobili in comunione, con pignoramento della sua quota ideale. Nel successivo giudizio divisionale il tribunale aveva formato due lotti con sorteggio; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione, predisponendo lotti differenti e attribuendo all’erede di uno dei condividenti il lotto di maggior valore, con conguaglio a suo carico in favore dell’altro condividente e, per esso, della procedura esecutiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità insanabile dell’atto di appello perché proposto con un unico difensore per entrambi i condividenti originari, in situazione di conflitto di interessi; 2) violazione delle norme sulla divisione (artt. 726, 727, 728 e 729 c.c.), sostenendo che la quota attribuita al de cuius sarebbe stata in nuda proprietà e che ciò avrebbe dovuto incidere sulla stima; lamentando inoltre che un terreno non edificabile sarebbe stato erroneamente incluso nel lotto a lei assegnato e che il conguaglio fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla nullità del mandato per difetto di specificità e, comunque, perché il conflitto originario era stato sanato dalla costituzione dell’erede con diverso difensore nel corso del giudizio di appello; ha ritenuto parimenti inammissibili o infondate le doglianze sulla divisione perché fondate su questioni di fatto non adeguatamente dedotte e specificate o su una lettura non corretta della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che il conflitto di interessi tra due condividenti rappresentati dallo stesso difensore, pur rilevando come nullità della procura, può essere sanato ex art. 182, comma 2, c.p.c. con la costituzione di una delle parti con diverso legale; nel caso concreto, la costituzione dell’erede del condividente deceduto ha sanato il vizio, e la ricorrente non ha allegato specifici atti invalidi o un concreto pregiudizio processuale. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla nuda proprietà/usufrutto per novità e difetto di specificità; ha respinto la censura sulla formazione dei lotti rilevando che la corte territoriale aveva motivato adeguatamente e che la particella contestata era stata considerata solo per la sua ubicazione e cubatura trasferibile; ha infine ritenuto generica l’asserzione sull’eccessività del conguaglio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di procura e rappresentanza processuale.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla difesa tecnica e ai limiti del patrocinio.

  • art. 24 Cost.

    Evocato a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa derivante dal conflitto di interessi.

  • art. 111 Cost.

    Evocato a sostegno della doglianza sulla violazione del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicata come norma processuale per i motivi di ricorso per cassazione dedotti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo usa per dichiarare inammissibili le censure non supportate da specifica indicazione e localizzazione degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La nullità della procura per conflitto di interessi è ritenuta sanabile mediante assegnazione di un termine per la regolarizzazione; la costituzione della parte con diverso difensore è idonea a sanare il vizio.

  • art. 600, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per lo scioglimento della comunione nel processo esecutivo.

  • artt. 726 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di criteri di divisione ereditaria/comunione.

  • artt. 727 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di formazione delle porzioni e formazione dei lotti.

  • artt. 728 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di divisione e conguagli.

  • artt. 729 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di divisione e sorteggio/assegnazione delle porzioni.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il conflitto di interessi tra più parti assistite dallo stesso difensore rende invalida la procura, ma il vizio è sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.; la costituzione di una delle parti con diverso difensore può regolarizzare il contraddittorio e sanare gli atti conseguenti, purché non residui un concreto pregiudizio processuale non rinnovato.
  • La nullità per conflitto di interessi non comporta automaticamente la nullità dell’intero atto di gravame: occorre verificare in concreto quali censure siano effettivamente incompatibili con gli interessi delle diverse parti e se vi sia stata una successiva sanatoria della rappresentanza.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi processuali o di errori nella formazione dei lotti divisionali richiede specifica indicazione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, con puntuale localizzazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le doglianze che investono la valutazione tecnica e la formazione delle porzioni in una divisione non sono scrutinabili in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata e la censura si risolve in una diversa lettura del merito o in questioni di fatto non ritualmente devolute.
  • La contestazione del conguaglio nella divisione deve essere specifica e argomentata, indicando in che modo il valore delle porzioni o i criteri di stima sarebbero stati erroneamente applicati; affermazioni generiche sull’eccessività del conguaglio non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaComunità
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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