Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili (9/7/2008 e 11/7/2018) e aveva rideterminato la pena complessiva. Le censure dedotte richiamavano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., contestando la determinazione dell'aumento di pena: in particolare si assumeva che il giudice avesse errato nella valutazione del dato temporale della condotta estorsiva (sostenendo che si trattasse di un'unica vicenda consumata tra il 7 e il 13 aprile 2001) e che non avesse adeguatamente motivato l'incremento per la recidiva reiterata, che all'epoca sarebbe stato previsto in via facoltativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato la determinazione della pena complessiva, evidenziando il ruolo del Cirella e le modalità particolarmente allarmanti delle condotte, e che le obiezioni sul profilo temporale fossero marginali rispetto alle valutazioni sostanziali del giudice. Quanto all'aumento per recidiva reiterata, la Corte ha richiamato i limiti legali (tra cui il minimo pari a un terzo previsto dall'art. 81 c.p.) e ha ritenuto congrua la scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione, rimasta nei limiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la continuazione in sede di esecuzione: la possibilità di riconoscere la continuazione fra reati già giudicati per rideterminare la pena complessiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione su punti rilevanti del provvedimento impugnato (lett. e).
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso manifestamente infondato, norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile, salvo eccezioni.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Disciplina della recidiva reiterata e dell'aumento di pena. La Corte ha ritenuto che l'aumento applicato fosse entro i limiti consentiti e congruamente motivato.
art. 81 cod. pen.
Stabilisce limiti di proporzionalità nelle aumentazioni per recidiva e nei cumulativi: richiamato per il principio secondo cui l'aumento minimo per la recidiva reiterata non può essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave.
Corte cost. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale costituzionale utilizzato per giustificare la possibile riconducibilità della colpa nella proposizione dell'impugnazione che conduce alla condanna per spese/somma.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (giurisprudenza di legittimità)
Principio secondo cui il giudice che determina la pena nella continuazione deve motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, con grado di dettaglio correlato all'entità dell'aumento, per consentire il controllo della proporzione e l'esclusione del cumulo materiale.
Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016 (giurisprudenza di legittimità)
Principio che fissa il limite minimo dell'aumento di pena in caso di recidiva reiterata (un terzo della pena per il reato più grave) e che tale misura deve riferirsi all'aumento complessivo per la continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena richiedono che il giudice motivi non solo la pena base ma anche, distintamente, gli aumenti per ciascun reato satellite, con dettaglio proporzionato all'entità dell'aumento.
- Le censure sulla specifica dimensione temporale di una condotta possono risultare insufficienti se il giudice dell'esecuzione ha motivato la rilevanza del ruolo dell'imputato e delle modalità della condotta; la valutazione sulla gravità e sul ruolo ha rilievo autonomo rispetto al mero computo temporale.
- L'aumento per recidiva reiterata deve rispettare i limiti di legge (tra cui il minimo di un terzo previsto dalla giurisprudenza in relazione all'art. 81 c.p.) e rientra nella discrezionalità motivata del giudice dell'esecuzione: la Cassazione sindaca la legittimità della motivazione e il rispetto dei limiti, non la scelta discrezionale in sé.
- I ricorsi che non prospettano un chiaro vizio di diritto o una carenza motivazionale idonea a superare la valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese; occorre valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di proporre il gravame.
- Quando si impugna la determinazione della pena per continuazione conviene articolare specifiche e circostanziate censure sugli elementi che indicano un errore di diritto (es. errata applicazione dei limiti legali, violazione delle regole di cumulabilità) più che contestare esclusivamente aspetti valutativi che restano nell'alveo della discrezionalità motivata del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →