Cassazione Civile, Ordinanza n. 17820/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di una società costruttrice, di pilastri per un edificio su un fondo confinante con un terreno di proprietà di un'altra società, terreno sul quale era in corso la costruzione di un complesso residenziale. La resistente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda possessoria, lamentando una molestia/spoglio del proprio possesso per la violazione delle distanze dal confine. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con sei motivi: (1) violazione dell'art. 873 c.c., sostenendo di aver costruito nel rispetto della concessione edilizia e delle tavole planovolumetriche, che tenevano conto della futura strada sulla proprietà altrui; (2) violazione dell'art. 19 L.R. Puglia n. 56/1980 e dell'art. 873 c.c., riproponendo la tesi che il piano particolareggiato rendesse legittima la deroga alle distanze; (3) violazione dell'art. 873 c.c. perché gli strumenti urbanistici avrebbero consentito di costruire anche a confine; (4) violazione dell'art. 873 c.c. e falsa applicazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968, contestando l'inclusione dei balconi nel computo delle distanze dal confine; (5) violazione degli artt. 1168, 1170 e 1144 c.c., deducendo che una scrittura tra tecnici avesse significato di tolleranza/consenso o comunque escludesse la colpa della ricorrente nella molestia possessoria; (6) violazione degli stessi articoli, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato l'asserito abuso del diritto e il legittimo affidamento creato dalla controparte sulla futura realizzazione della strada. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo, ha corretto la motivazione sul quarto motivo ma lo ha rigettato perché il dispositivo era conforme a diritto, e ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché miravano in sostanza a una rivalutazione dei fatti e non censuravano adeguatamente la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la tutela possessoria della resistente, ritenendo che la mera previsione urbanistica di una futura strada su un'area privata non basti a esonerare il proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali, in assenza di un provvedimento ablatorio, di occupazione d'urgenza o di una convenzione con la pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto corretta, nel dispositivo, la decisione che includeva i balconi nel computo delle distanze, precisando però che la motivazione della corte territoriale andava corretta perché la nozione civilistica di costruzione non può essere derogata da norme locali: sono computabili nel fabbricato anche balconi di apprezzabile profondità e ampiezza, mentre restano esclusi solo gli aggetti di funzione meramente ornamentale. Quanto alle censure sulla molestia possessoria, la Corte ha ribadito che l'elemento soggettivo e la valutazione del contenuto di eventuali scritture o tolleranze sono apprezzamenti di fatto del giudice di merito, non sindacabili in cassazione se logicamente motivati. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La nozione di costruzione ai fini delle distanze legali è unica e non può essere derogata dalle norme secondarie locali, salvo che queste prevedano distanze maggiori; il rispetto delle distanze va valutato in base ai rilievi oggettivi e alla conformazione dei luoghi.
art. 879, comma 2, c.c.
L'esonero dalle distanze legali per le costruzioni confinanti con strade pubbliche richiede la concreta destinazione del suolo a strada pubblica, non la sola previsione urbanistica in un piano.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il decreto disciplina le distanze tra fabbricati; non giustifica, di per sé, una diversa disciplina delle distanze dal confine. La sua invocazione non consente di escludere dal computo sporgenze che, per consistenza, rientrano nel concetto civilistico di costruzione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Quando la sentenza impugnata è erroneamente motivata in diritto ma il dispositivo è conforme a diritto, la Corte non cassa e si limita a correggere la motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti o una diversa ricostruzione della vicenda storica.
art. 19 L.R. Puglia n. 56 del 31 maggio 1980
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi urbanistica, ma ritenuto non idoneo a derogare al principio per cui la destinazione programmata a strada non incide immediatamente sui diritti immobiliari.
artt. 1168, 1170 e 1144 c.c.
Per la tutela possessoria, la molestia/spoglio e l'elemento soggettivo sono oggetto di accertamento di fatto del giudice di merito; la mera allegazione di tolleranza o affidamento non basta se non si confronta con la ratio della decisione.
art. 41-quinquies l. urbanistica
È richiamato come base della disciplina statale delle distanze tra fabbricati, non delle distanze dal confine.
Massime di principio
- La previsione, in un piano regolatore o in uno strumento urbanistico attuativo, della futura destinazione di un'area privata a strada non basta a modificare immediatamente il regime dominicale del bene né a esonerare il confinante dal rispetto delle distanze legali: serve un atto ablatorio, un'occupazione d'urgenza o una convenzione con la pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e non può essere ridotta o ampliata dalle norme urbanistiche locali: i regolamenti possono solo imporre distanze maggiori, non escludere dal computo elementi che, per consistenza e funzione, integrano corpo di fabbrica.
- Nel computo delle distanze vanno escluse solo le sporgenze di mera funzione ornamentale o di modesta entità; balconi di apprezzabile profondità e ampiezza rientrano nel concetto civilistico di costruzione e devono essere considerati.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'apparente prospettazione giuridica, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Nelle azioni possessorie, la valutazione dell'elemento soggettivo della molestia o dello spoglio e la portata di eventuali atti di tolleranza o di accordo sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non tramite una mera contrapposizione di letture alternative.
- Se la decisione di merito è corretta nel dispositivo ma sorretta da una motivazione giuridicamente errata, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
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