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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5275/2023 del 15 dicembre 2023 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202406451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 5275/2023 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5275/2023 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro. Con ordinanza collegiale n. 4371 del 10 giugno 2025, il TAR ha rilevato la nullità dell'originaria notificazione del ricorso, poiché non eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro PP.AA., e ha ordinato la rinnovazione della notificazione. Con successiva ordinanza collegiale n. 6461 del 29 settembre 2025, il TAR ha disposto la comunicazione della prima ordinanza al corretto domicilio digitale del ricorrente, constatando che essa non era stata comunicata all'indirizzo digitale eletto. Il ricorrente, nonostante ciò, non ha proceduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso secondo quanto ordinato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che il ricorrente non aveva eseguito la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza istruttoria, dopo che quest'ultima era stata correttamente comunicata al suo domicilio digitale. Il giudice non ha esaminato il merito dell'inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato civile. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune resistente non si è costituito in giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso e l'ordine viene correttamente comunicato al domicilio digitale del ricorrente, la mancata esecuzione dell'incombente da parte del ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinnovazione della notificazione è necessaria quando la notificazione originaria del ricorso sia nulla perché effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal Registro PP.AA.; in mancanza della rinnovazione ordinata dal giudice, il processo non può proseguire verso l'esame della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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