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Sentenza

Sentenza n. 11180/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 8679/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024.

Giustizia amministrativa202514622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8679/2024, relativa all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero e le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8679/2024, che aveva condannato l’Amministrazione ad attivare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l’importo di euro 1.500,00. La ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha premesso che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e il Ministero non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio oggetto della sentenza civile della cui esecuzione è stata chiesta l’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
  • Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Se il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, può essere accertata l’inottemperanza e può essere impartito un ordine di esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a operare in caso di perdurante inadempimento, anche con facoltà di delega e di sostituzione dell’amministrazione inerte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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