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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49249/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oliveri: venivano contestati vizi di motivazione e di applicazione delle norme processuali e penali, in particolare la mancata qualificazione della fattispecie come "ipotesi lieve" con esclusione del concorso, l'erronea valutazione dell'unico indizio (messaggio telefonico) e la disomogenea applicazione degli aumenti di pena tra coimputati. D'Onofrio: dedotto vizio per violazione dell'art. 122 c.p.p. con riferimento all'art. 599‑bis c.p.p., sostenendo che la Corte aveva fatto riferimento a un concordato in appello mai effettivamente proposto né supportato da procura speciale al difensore. Barbera: censurata la durata della pena accessoria (quinquennale) ritenuta non conforme alla più breve correlazione con la pena principale (tre anni).

La decisione

Il ricorso di Oliveri è dichiarato inammissibile: la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate e/o generiche le doglianze relative alla qualificazione della fattispecie, alla valutazione probatoria e alla discrezionalità nella determinazione delle pene. Il ricorso di D'Onofrio è accolto: la Corte annulla la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, perché la decisione si è fondata su un presunto concordato non comprovato negli atti (mancanza di procura speciale e di accordo del Procuratore generale), con pretermissione delle deduzioni di appello. Il ricorso di Barbera è dichiarato manifestamente infondato (la pena accessoria quinquennale è ritenuta conforme all'art. 29 c.p.). Conseguentemente Oliveri e Barbera sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 cod. pen.; d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Le norme sono state utilizzate per qualificare il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso; la Corte ha ritenuto che la quantità di sostanza sequestrata (centinaia di dosi) escludeva l'applicazione dell'ipotesi lieve.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente Oliveri in relazione alla valutazione probatoria; la Corte di legittimità ha ritenuto non fondata la censura sulla valutazione dell'indizio costituito dal messaggio telefonico.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato da Oliveri per contestare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ha giudicato le censure generiche e la motivazione dell'appello aderente ai criteri di logicità e sufficienza.

  • art. 81 c.p.

    Invocato per contestare la disomogenea applicazione degli aumenti di pena in caso di concorso di persone; la Corte ha ritenuto correttamente esercitata la discrezionalità nella valutazione degli indici oggettivi di colpevolezza.

  • art. 122 c.p.p.; art. 599‑bis c.p.p.

    La Corte ha interpretato queste norme in senso formale: non potendo fondare la decisione su un 'concordato' in appello che non risulti né proposto né documentato (mancanza di procura speciale e di accordo del Procuratore generale), la sentenza è viziata e deve essere annullata e rinviata.

  • art. 37 c.p.

    La censura di Barbera sulla durata della pena accessoria è stata esclusa perché la durata quinquennale è stata ritenuta compatibile con la normativa di riferimento.

  • art. 29 c.p.

    Richiamato dalla Corte per giustificare la durata della pena accessoria inflitta (quinquennale), ritenuta conforme alle previsioni sugli effetti e durata delle misure accessorie in relazione alla pena principale.

Massime di principio

  • Se una decisione di appello si fonda su un accordo/concordato non risultante negli atti (in mancanza di procura speciale o dell'accordo del pubblico ministero), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.
  • La valutazione del peso probatorio di singoli indizi (es. un messaggio telefonico) è rimessa al giudice del merito; la Corte di legittimità non riforma tale valutazione se non sussistono vizi logico‑giuridici manifesti.
  • La presenza di ingenti quantità di stupefacenti può escludere l'applicazione dell'ipotesi lieve anche se gli imputati sostengono destinazione al consumo personale.
  • La determinazione degli aumenti di pena tra coimputati è soggetta a discrezionalità motivata: la disomogeneità è censurabile solo se risulti arbitraria o non giustificata da elementi concreti.
  • Le pene accessorie devono essere calibrate secondo l'art. 29 c.p.; contestazioni sulla loro durata richiedono verifiche di congruità rispetto alla pena principale e alle normative vigenti.

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