Sentenza del 16/09/2022 n. 3949 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Riscossione e misure cautelari - Prescrizione dei crediti tributari - Estinzione del diritto di credito - Cartelle di pagamento - Atto interruttivo del decorso della prescrizione - Mancante - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Sussiste - Carenza atti interruttivi - Prescrizione delle relative pretese impositive - Inevitabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento sostenendo che i relativi crediti tributari si erano estinti per prescrizione. Pur non contestando necessariamente la regolarità formale delle notifiche delle cartelle, il ricorrente ha dedotto che, dopo la notifica, non era intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, per cui le pretese impositive dovevano essere dichiarate estinte.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite (ordinanza n. 16986/2022), ha affermato il principio secondo cui l'estratto di ruolo è impugnabile anche quando riguardi cartelle di pagamento regolarmente notificate, allo scopo di far dichiarare la prescrizione delle pretese tributarie in assenza di atti interruttivi. In sostanza è riconosciuta la possibilità per il contribuente di sollevare davanti al giudice la mancanza di atti interruttivi e, conseguentemente, l'estinzione del credito per prescrizione nonostante la notifica delle cartelle.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973
La norma sul ruolo/estratto di ruolo è richiamata nel quadro delle regole sulla riscossione e sugli effetti degli atti di ruolo: la Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo possa essere sottoposto a sindacato giurisdizionale per verificare la prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi
Codice civile
L'art. 2934 viene richiamato per definire la prescrizione come meccanismo di estinzione del diritto quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge
Codice civile
Richiamato come riferimento sui termini e sul regime della prescrizione applicabile alle pretese patrimoniali, utile per valutare se il credito tributario si sia estinto per decorso del tempo
Codice di procedura civile
Richiamato in relazione ai rimedi oppositivi: la giurisprudenza interpreta che il fatto deducibile con l'opposizione deve essere descritto indipendentemente dalla circostanza della notificazione (presenza, inesistenza o nullità), permettendo di dedurre la prescrizione a prescindere dall'eccezione sulla notifica
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è impugnabile anche se le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate: il giudice può accertare la prescrizione delle pretese tributarie quando mancano atti interruttivi.
- La validità formale della notifica non esclude la verifica della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione; spetta all'ente che agisce in riscossione provare l'esistenza di tali atti.
- Il contribuente può e deve dedurre, nell'opposizione o nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, i fatti rilevanti che dimostrano il decorso del termine di prescrizione senza interruzioni, anche quando non contesta la notifica in sé.
- In casi analoghi è opportuno verificare con attenzione la documentazione degli atti interruttivi (avvisi, intimazioni, sospensioni, atti processuali) e calcolare i termini di prescrizione in relazione alla singola imposta e agli atti notificati.
- La decisione suggerisce una linea difensiva per i contribuenti: impugnare l'estratto di ruolo tempestivamente e dedurre la prescrizione ove non risultino atti interruttivi comprovati dall'ente creditore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 276 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 2781 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3939 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3940 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 set 2022Sentenza del 16/09/2022 n. 3946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →