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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Operazioni soggettivamente inesistenti -Ripartizione onere probatorio - Diversità tra II.DD ed Iva - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava operazioni soggettivamente inesistenti, cioè fatture relative a operazioni eventualmente reali ma emesse da un soggetto diverso da quello effettivo. La contribuente sosteneva che, anche qualora l'IVA fosse indetraibile, i costi documentati dalle fatture avrebbero dovuto essere riconosciuti come deducibili ai fini delle imposte sui redditi. In materia di IVA, l'Ufficio può negare la detrazione quando manca il reale soggetto emittente, salvo che il contribuente dimostri la propria buona fede e la totale estraneità alla frode. Per le imposte sui redditi, invece, l'indeducibilità del costo non deriva automaticamente dall'inesistenza soggettiva dell'operazione, poiché occorre verificare l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione temporale del costo.

La decisione

La richiesta di deduzione dei costi per l'anno 2006 non è stata accolta. Sebbene il diverso regime probatorio applicabile alle imposte sui redditi non consentisse di escludere automaticamente la deducibilità dei costi per la sola inesistenza soggettiva delle operazioni, la contribuente non aveva fornito una prova certa né del periodo in cui i lavori erano stati eseguiti né della loro imputabilità all'esercizio 2006. Di conseguenza, i costi indicati nelle fatture di Comac 84 s.r.l. non sono stati ammessi in deduzione per quell'anno.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2014, art. 1, comma 412

    Richiamata tra i riferimenti normativi della controversia, senza che dal testo emergano ulteriori specificazioni sull'applicazione concreta della disposizione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Richiamato quale disposizione relativa ai controlli e alle modalità di verifica delle dichiarazioni fiscali, senza una specifica ulteriore interpretazione riportata nel testo.

  • Cassazione, ordinanza n. 9537/2011

    Richiamata a sostegno della distinzione tra il regime dell'IVA e quello delle imposte sui redditi in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e della diversa ripartizione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • In caso di fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA può essere negata se il contribuente non dimostra di essere estraneo alla frode e di avere agito in buona fede.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, l'inesistenza soggettiva dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: devono essere valutate l'effettività, l'inerenza e la competenza temporale.
  • Il contribuente che chiede la deduzione deve comunque fornire documentazione idonea a dimostrare che il costo è stato realmente sostenuto, che riguarda l'attività d'impresa e che appartiene all'esercizio fiscale dichiarato.
  • Anche quando il costo è astrattamente deducibile, la mancata prova dell'anno in cui la prestazione è stata eseguita può impedirne la deduzione nell'esercizio indicato.
  • La distinzione tra IVA e imposte sui redditi è essenziale: la prova della buona fede è centrale per l'IVA, mentre per la deducibilità del costo reddituale assume rilievo soprattutto la prova dell'effettività e della corretta imputazione temporale.

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