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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08746/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero era destinatario di un decreto di espulsione prefettizio eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento rilevando la mancanza di documenti di identificazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione del diritto di difesa perché, nell'udienza di convalida, gli sarebbe stato impedito di nominare come difensore di fiducia un avvocato già incaricato oralmente; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 13 T.U. immigrazione e della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'accompagnamento coattivo alla frontiera e, conseguentemente, per il trattenimento, oltre alla mancanza di una motivazione effettiva nel decreto di convalida.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il trattenuto era stato assistito da un difensore e che la norma richiamata presuppone una procura speciale o la manifestazione al giudice della volontà di essere assistito da diverso difensore, circostanze non emerse. Ha invece accolto il secondo motivo: il provvedimento di convalida era privo di una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo sulla sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito non convalidando il trattenimento, anche per intervenuta scadenza del termine perentorio per la convalida. Non ha regolato le spese, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità di liquidazione da parte del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 2 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa e sulle garanzie fondamentali.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla nullità per difetto di garanzie processuali.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    prevede la disciplina della difesa dello straniero nel procedimento di convalida; la Corte ha ritenuto che non imponesse ulteriori comunicazioni a un diverso legale in assenza di procura speciale o di espressa richiesta al giudice.

  • art. 13 T.U. immigrazione

    norma che disciplina l'espulsione e i presupposti del relativo accompagnamento coattivo, richiamata quale base del controllo sui requisiti del trattenimento.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998

    richiamato come disposizione sui presupposti del trattenimento in vista del rimpatrio; la Corte ha considerato necessario verificarne in concreto la sussistenza.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    "il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1"

    impone una convalida motivata entro 48 ore e richiede la verifica dei requisiti di legge; la Corte ha ritenuto che il controllo giudiziale debba essere effettivo e argomentato.

  • art. 13 Cost.

    richiamato per affermare che la libertà personale è garantita da riserva assoluta di legge e che il trattenimento costituisce misura restrittiva della libertà da sottoporre a rigoroso controllo.

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    richiamato, in combinato con la Carta UE, per il principio secondo cui il giudice deve rilevare d'ufficio l'eventuale insussistenza dei presupposti di legittimità del trattenimento.

  • art. 9, paragrafi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    richiamato nel quadro del controllo giurisdizionale sui presupposti del trattenimento.

  • art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013

    richiamato nel medesimo quadro del controllo giurisdizionale sui presupposti del trattenimento.

  • artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati per rafforzare l'esigenza di un controllo giudiziale effettivo sulla legittimità del trattenimento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    richiamato per il patrocinio a spese dello Stato dello straniero nel procedimento.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015

    richiamato per il patrocinio a spese dello Stato dello straniero nel procedimento.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    indicato come norma che disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione o dopo cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso che la condanna alle spese in favore dello Stato si applichi quando soccombente è un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice non è meramente formale: deve estendersi alla verifica effettiva dei presupposti di legge e alla congruenza delle ragioni poste a fondamento della misura rispetto alla finalità di rimpatrio.
  • Il trattenimento amministrativo dello straniero incide sulla libertà personale e, proprio per la sua natura restrittiva, richiede una motivazione specifica, idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice; una motivazione solo apparente equivale a mancanza di motivazione rilevante in diritto.
  • Nel procedimento di convalida, il giudice può e deve rilevare d'ufficio l'eventuale insussistenza di presupposti di legittimità della misura, anche se non espressamente dedotti dall'interessato, quando ciò discenda dal quadro normativo interno e unionale richiamato dalla Corte.
  • La facoltà di nominare un difensore di fiducia nel procedimento presuppone il rispetto delle forme richieste dalla disciplina speciale; in mancanza di procura speciale o di espressa richiesta al giudice, non è configurabile una nullità per omessa interlocuzione con un legale diverso da quello già presente.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., pronunciando direttamente sulla convalida o meno del trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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