Cassazione Penale, Ordinanza n. 34043/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° ottobre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Nola di affermazione della sua responsabilità per il delitto di sostituzione di persona. Con i primi tre motivi ha denunciato l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione sulla responsabilità penale. Con il quarto motivo ha contestato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il testo non specifica ulteriori dettagli fattuali della condotta contestata né la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono risultati non consentiti in sede di legittimità e non specifici, perché riproponevano questioni già dedotte in appello e disattese, senza formulare una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato: la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva adeguatamente motivato facendo riferimento agli elementi rilevanti. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego dell'art. 131-bis c.p. era motivato con la gravità del danno patrimoniale e la reiterazione di reati nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nulla è stato riconosciuto alla parte civile, in assenza di un contributo decisorio.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
la sentenza del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la decisione non sviluppa un'interpretazione della fattispecie, poiché i motivi sulla responsabilità sono dichiarati inammissibili.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per te circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri legali.
art. 133 c.p.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per te circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I criteri dell'art. 133 c.p. guidano l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; nel caso concreto la motivazione è stata reputata adeguata.
art. 131-bis c.p.
la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la gravità del danno patrimoniale arrecato e la reiterazione di reati nel tempo, in conformità con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità
Nel valutare la particolare tenuità del fatto, la gravità del danno patrimoniale e la reiterazione di reati nel tempo possono fondare il diniego della causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili motivi che si limitano a riproporre le censure già formulate in appello e respinte, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e senza svolgere una critica argomentata.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la censura di legittimità non può risolversi in una diversa richiesta di graduazione quando la motivazione dà adeguatamente conto degli elementi ritenuti rilevanti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere fondato, con motivazione logica, sulla gravità del danno patrimoniale arrecato e sulla reiterazione di reati nel tempo.
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