Decreto dirigenziale n. 30 del 17/06/2022
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Firenze, Piazza della Stazione 45, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per alcune categorie di sottosistemi ferroviari strutturali. Sono disciplinati ambito della notifica, obblighi operativi, vigilanza di ACCREDIA, ipotesi di sospensione/revoca e durata della qualifica, collegata alla validità del certificato di accreditamento. La società può operare come NoBo solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato (NoBo) ai sensi del d.lgs. 57/2019 per sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato ferroviario
Il decreto dirigenziale qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, in attuazione della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario. Il provvedimento si inserisce nel quadro europeo e nazionale sull’accreditamento, sulla vigilanza degli organismi di valutazione della conformità e sulle procedure di notifica alla Commissione europea.
Base normativa e presupposti
Il decreto richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, la direttiva 2016/797, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57 e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50. È inoltre richiamata la convenzione tra MIT e ACCREDIA del 1 luglio 2019, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Oggetto della qualifica
ITALCERTIFER S.p.A., con sede in Firenze, Piazza della Stazione 45, e sede secondaria in Roma, Via Giovanni Giolitti 34, è qualificata per i sottosistemi di natura strutturale indicati nel decreto:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile.
La società aveva già ottenuto una precedente qualifica con Decreto n. 45 del 29/10/2019, richiamata nel provvedimento.
Obblighi operativi dell’organismo notificato
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019 e mantenere invariata, salvo autorizzazione, la struttura organizzativa, la gestione del personale e delle risorse strumentali, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni. Ogni variazione di tali elementi deve essere sottoposta alla preventiva approvazione di ACCREDIA.
Deve inoltre conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, e tenerli a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di ANSFISA.
Comunicazioni dovute al Ministero
Il decreto impone all’organismo di comunicare alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- qualunque circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano il d.lgs. 57/2019, la direttiva 2016/797/UE e i provvedimenti ministeriali vigenti.
Vigilanza e durata della notifica
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, per verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni. La notifica ha validità collegata alla durata del certificato di accreditamento.
Il provvedimento decorre dal 25 agosto 2022, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e rimane efficace fino al 29 settembre 2026, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 107B rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Rinnovo ed estensione della qualifica
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019 e dal DD n. 37 del 28 giugno 2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
Il decreto prevede un sistema graduato di misure sanzionatorie e cautelari nel caso di irregolarità nell’attività di certificazione:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione da quindici giorni a sei mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
La sospensione viene ritirata dopo la rimozione delle irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera al provvedimento di sospensione. È prevista l’immediata sospensione dell’attività se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Ministero e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Oneri e pubblicazione
Le spese per l’accompagnamento da parte di personale MIMS o ANSFISA in occasione di eventuali audit o ispezioni richieste dall’ERA sono poste a carico dell’organismo.
Il decreto è pubblicato sul sito del Ministero e di ANSFISA. La società può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’avvenuto inserimento nel sito NANDO della Commissione europea.
Punti principali
Qualifica di organismo notificato
ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata quale Notified Body (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi di natura strutturale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività secondo il d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate, sottoponendo ad ACCREDIA ogni variazione. Deve conservare gli atti di certificazione e i rapporti di prova per almeno dieci anni e renderli disponibili a Ministero e ANSFISA.
Comunicazioni e vigilanza
ITALCERTIFER deve informare il Ministero su rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, su circostanze che incidano sull’ambito della notifica, su richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, sulle attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza è demandata ad ACCREDIA.
Durata, rinnovo e condizioni di efficacia
La notifica ha durata collegata al certificato di accreditamento. Il decreto decorre dal 25 agosto 2022, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e vale fino al 29 settembre 2026, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 107B. Il rinnovo o l’estensione ad altri sottosistemi va richiesto secondo d.lgs. 57/2019 e DD n. 37/2019, con istanza almeno tre mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, il decreto prevede diffida per i casi meno gravi, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o dopo precedente diffida, e revoca per reiterate gravi violazioni. La qualifica è immediatamente sospesa se l’organismo perde i requisiti di notifica; se ACCREDIA sospende o revoca l’accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e comunicarlo a MIMS e ANSFISA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 17 giu 2022Decreto dirigenziale n. 6960 del 17/06/2022
- decreto_dirigenziale · 15 giu 2022Decreto dirigenziale n. 153 del 15/06/2022
- decreto_dirigenziale · 20 giu 2022Decreto dirigenziale n. 7143 del 20/06/2022
- decreto_dirigenziale · 22 giu 2022Decreto dirigenziale n. 35 del 22/06/2022
- decreto_dirigenziale · 23 giu 2022Decreto dirigenziale n. 214 del 23/06/2022
- decreto_dirigenziale · 10 giu 2022Decreto dirigenziale n. 211 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →