Cassazione Penale, Ordinanza n. 25964/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero della giustizia)
La controversia
La vicenda riguarda la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. disposta dal Ministro della giustizia nei confronti di un detenuto ritenuto esponente apicale di una cosca 'ndranghetistica. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo contro la proroga, ritenendo attuale la pericolosità del soggetto e la perdurante capacità di collegamento con l'associazione criminale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dal testo, vizi della motivazione e violazione di legge: ha contestato la valutazione della propria posizione associativa, dei segnali positivi emersi durante la detenzione, dell'impiego lavorativo intramurario, della liberazione anticipata già concessa, del decorso di otto anni dagli ultimi fatti illeciti e dell'esito assolutorio in un recente procedimento per omicidio; ha inoltre sostenuto che tali elementi avrebbero imposto di escludere o rimodulare la proroga del 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e non apparente sulla perdurante attualità dei collegamenti del detenuto con la cosca di riferimento, sul suo ruolo apicale, sui legami familiari con altri esponenti del sodalizio, sulla perdurante operatività dell'organizzazione e sull'assenza di una reale e tracciabile dissociazione. Ha inoltre affermato che i motivi relativi al lavoro intramurario, alla liberazione anticipata, al tempo trascorso dagli ultimi fatti e all'assoluzione in altro procedimento non scalfivano la tenuta logica della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime detentivo differenziato è legittimo quando permanga il rischio che, attraverso contatti con l'esterno, la condotta associativa possa riprendere o proseguire; la valutazione deve concentrarsi sull'attualità dei collegamenti e sulla posizione del detenuto nell'associazione.
art. 26 luglio 1975, n. 354
È la legge penitenziaria di riferimento richiamata per il regime di cui all'art. 41-bis.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze che dispongono o prorogano il regime ex art. 41-bis ord. pen., il vizio deducibile è la violazione di legge; la motivazione è censurabile solo se totalmente mancante, apparente o intrinsecamente illogica al punto da non rendere comprensibile il percorso argomentativo.
- La mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo non integra di per sé violazione di legge, quando il provvedimento impugnato sia sorretto da dati sufficienti e non fittizi a fondare la decisione.
- Ai fini della legittimità della proroga del 41-bis è sufficiente accertare che la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale non sia cessata; tale verifica va compiuta considerando il profilo criminale, la posizione rivestita nel sodalizio, la perdurante operatività del gruppo e la presenza di elementi fattuali sintomatici dell'attualità del pericolo.
- Segnali di miglioramento intramurario, lavoro in carcere, liberazione anticipata o il mero decorso del tempo non sono di per sé idonei a escludere la proroga del regime speciale se non risultano accompagnati da una concreta, univoca e tracciabile dissociazione dal sodalizio originario.
- La valutazione sulla proroga del 41-bis non richiede che intervengano fatti ulteriori rispetto alla perdurante pericolosità già accertata, quando il quadro informativo continui a mostrare il rischio di collegamenti con l'esterno e la persistenza della struttura criminale.
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