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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18187/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/11/2024 con cui il Tribunale di Cosenza ha liquidato le spese processuali delle parti civili ponendole a carico dell'imputato per complessivi C 1500, nonostante sia l'imputato sia le parti civili fossero stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 110 e 133 del d.P.R. n.115/2002 e richiamava orientamenti secondo cui, quando imputato e parte civile sono ammessi al beneficio, le spese processuali resterebbero a carico dell'erario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato l'orientamento maggioritario secondo cui l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che l'erario debba sostenere le spese processuali della parte civile derivanti dalla soccombenza dell'imputato. La Corte ha interpretato l'art.107, comma 1, lett. f) d.P.R. n.115/2002 nel senso che lo Stato anticipa gli onorari e le spese degli avvocati necessari alla difesa del soggetto ammesso al beneficio, ma non le spese che derivano dalla responsabilità civile del medesimo. Anche ove la parte civile sia ammessa al beneficio, l'obbligo di rifusione delle spese a carico dell'imputato permane e, se queste sono state anticipate dall'erario, la condanna al rimborso è disposta in favore dello Stato. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) - art.107, comma 1, lett. f)

    l'onorario e le spese degli avvocati

    Lo Stato anticipa gli onorari e le spese degli avvocati necessari alla difesa del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato; tale anticipazione non si estende in via generale agli avvocati di controparte o ad oneri non direttamente connessi alla difesa dell'ammesso al beneficio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art.110, comma 3

    Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

    La disposizione regola i rapporti tra Stato e parte civile e consente che, quando lo Stato ha anticipato le spese della parte civile ammessa al beneficio, la condanna per pagamento delle spese sia ordinata in favore dello Stato. Non è norma che impedisca, di per sé, la condanna dell'imputato ammesso al beneficio alla rifusione delle spese; la condanna al rimborso resta possibile e, se dovuta, è disposta a favore di chi ha effettivamente sostenuto le spese (spesso lo Stato).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art.74

    Attribuisce il patrocinio ai non abbienti per la difesa in ambito penale e per la costituzione di parte civile; conferma il principio costituzionale (art.24 Cost.) di tutela della difesa per i soggetti non abbienti.

  • Codice di procedura penale - art.541, comma 1

    Principio di soccombenza: il soggetto condannato è tenuto alla rifusione delle spese processuali della parte vittoriosa; tale principio si applica anche quando la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con le conseguenze indicate dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

  • Codice di procedura penale - artt. 606, comma 1, lett. c) e 620

    Norme processuali invocate come motivazione del ricorso per cassazione (indicazione del motivo di legittimità e disciplina del ricorso per cassazione).

  • Codice di procedura penale - art.616, comma 1

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art.83, comma 2

    Prevede la procedura per la liquidazione del compenso dell'avvocato della parte civile ammessa al beneficio: il difensore può ottenere la liquidazione mediante istanza al giudice competente.

Massime di principio

  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato copre le spese necessarie alla difesa del beneficiario, non tutte le spese derivanti dalla soccombenza in favore di altre parti.
  • Se l'imputato è ammesso al gratuito patrocinio, ciò non esclude il suo obbligo di rifondere le spese processuali alla parte civile vittoriosa: se tali spese sono state anticipate dall'erario, la condanna al rimborso è ordinata in favore dello Stato.
  • L'art.110, comma 3, d.P.R. n.115/2002 non costituisce un'automatica norma che esclude la condanna dell'imputato ammesso al beneficio; essa disciplina piuttosto i rapporti tra Stato e parte civile e può trovare applicazione estensiva ai casi in cui lo Stato ha anticipato le spese della parte civile.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale è necessario valutare la prevalenza dell'orientamento maggioritario: la giurisprudenza dominante ritiene che lo Stato non possa essere chiamato a sostenere spese non direttamente correlate alla difesa del beneficiario.
  • Per ottenere il compenso dell'avvocato della parte civile ammessa al beneficio occorre rivolgere istanza al giudice competente ai sensi dell'art.83 d.P.R. n.115/2002; la parte civile non ha subito un pagamento diretto dell'onorario che possa giustificare l'esenzione dell'imputato dal principio di soccombenza.

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