Sentenza del 30/04/2026 n. 356 - Corte di Giustizia UE
IVA - Direttiva 2006/112/CEE - Articolo 273 - Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Obblighi ritenuti necessari per garantire la corretta riscossione dell'IVA e per prevenire le frodi - Normativa nazionale che prevede un regime di interessi moratori riguardanti arretrati fiscali in materia di IVA - Principio di proporzionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rifiuto dell’amministrazione tributaria, con decisione del 13 maggio 2024, di dispensare la società dagli interessi moratori IVA. A seguito di una verifica sul periodo 1º dicembre 2012-31 dicembre 2016, era stato accertato l’uso di fatture prive di valore giuridico e la partecipazione a operazioni coinvolte in una frode IVA. La decisione del 4 settembre 2018 aveva determinato IVA supplementare per EUR 6.517.901,36, interessi moratori inizialmente quantificati in EUR 2.431.505,31 e una sanzione tributaria di EUR 1.862.257; gli importi successivamente maturati erano stati fissati, rispettivamente, in EUR 3.150.660,79 di interessi e EUR 1.838.812,44 di sanzione. La società chiedeva, in particolare, l’esenzione dalla parte degli interessi che riteneva sanzionatoria, pari a due terzi del totale, sostenendo che il calcolo forfettario e retroattivo, anche durante la verifica e il contenzioso, fosse sproporzionato e non coordinato con il procedimento penale ancora pendente. Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto UE ostasse a un regime che determina gli interessi senza graduarli in base alla natura e gravità dell’infrazione e senza consentire all’amministrazione di ridurne il tasso o di rinunciarvi, salvo ipotesi tassative.
La decisione
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, ha dichiarato irricevibile la prima questione relativa al ne bis in idem: il procedimento penale era ancora in corso e non vi era una decisione definitiva di condanna o assoluzione, sicché mancava il presupposto del «bis» previsto dall’articolo 50 della Carta. Ha risposto alla seconda questione affermando che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 273 della direttiva IVA, letti alla luce del principio di proporzionalità, non ostano al regime lituano descritto. Gli interessi moratori, secondo i criteri esaminati, sono principalmente preventivi e compensativi, non repressivi, e quindi non sono valutati come pena ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Il tasso prestabilito e l’assenza di poteri discrezionali di riduzione sono compatibili, in linea di principio, con la proporzionalità, poiché favoriscono la riscossione dell’IVA, garantiscono prevedibilità e parità di trattamento e il loro ammontare dipende anche dalla durata del ritardo imputabile al contribuente. La legge consente inoltre l’esenzione totale o parziale nei casi tassativamente previsti, tra cui l’assenza di colpa, circostanze imprevedibili indipendenti dal contribuente o una violazione senza danno al bilancio. Spetta al giudice nazionale la valutazione finale dell’applicazione al caso concreto. La Corte non ha deciso sulle spese, rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 325 TFUE
L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere l'evasione lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere l'evasione lesiva dei loro propri interessi.
Gli Stati membri devono adottare misure efficaci e dissuasive per riscuotere l’IVA e contrastare le frodi; tale obbligo consente regimi di interessi moratori, purché rispettino il principio generale di proporzionalità.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
Le disposizioni di cui all'articolo 273 della direttiva IVA, al di fuori dei limiti da esse fissati, non precisano né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e conferiscono dunque a questi un margine discrezionale circa i mezzi idonei ad assicurare la riscossione integrale dell'IVA dovuta sul loro territorio e a combattere le evasioni.
La disposizione attribuisce agli Stati membri discrezionalità nella scelta degli obblighi e degli strumenti per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni. Tale discrezionalità non esonera dal rispetto della proporzionalità.
Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ebbene, poiché non rivestirebbero natura penale, tali interessi moratori non possono essere valutati alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
Il divieto di pene sproporzionate si applica soltanto se la misura ha natura penale, da verificare in base alla qualificazione interna, alla natura dell’illecito e alla gravità della misura. Gli interessi qui esaminati, orientati principalmente alla prevenzione e alla compensazione, non sono stati qualificati come penali.
Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L'articolo 50 della Carta riguarda quindi specificamente la ripetizione di un procedimento conclusosi con una decisione definitiva riguardante il medesimo elemento materiale.
Il ne bis in idem presuppone una decisione definitiva, di condanna o assoluzione, per gli stessi fatti. Non disciplina la mera contemporanea pendenza di un procedimento amministrativo tributario e di un procedimento penale non ancora concluso.
Principio generale di proporzionalità del diritto dell’Unione
Per rispettare il principio di proporzionalità, una misura deve essere idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il conseguimento dell'obiettivo legittimo perseguito e non deve eccedere quanto è appropriato e necessario per raggiungerlo, fermo restando che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
Il regime degli interessi deve essere idoneo e necessario a garantire la riscossione e a prevenire l’evasione, senza imporre oneri eccessivi rispetto a tali obiettivi. Un tasso forfettario e non modulabile non è, da solo, sproporzionato, soprattutto quando è predeterminato, uniforme e accompagnato da eccezioni legali tassative.
Articolo 100, paragrafo 1, e articolo 141, paragrafo 1, della legge lituana sull’amministrazione dei tributi
Ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1, della legge sull'amministrazione dei tributi, è possibile ottenere l'esenzione dal pagamento, in tutto o in parte, degli interessi moratori maturati (calcolati) ma non pagati (non riscossi) qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione.
Le esenzioni dagli interessi possono essere concesse nei casi stabiliti dalla legge, fra cui l’assenza di colpa, circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del contribuente, oppure una violazione che non abbia causato danno al bilancio. La presenza di queste deroghe tassative è rilevante nella valutazione della proporzionalità del regime.
Massime di principio
- Gli interessi per ritardato pagamento dell’imposta possono essere determinati con un tasso legale uniforme e senza graduazione secondo la gravità della violazione, se perseguono principalmente finalità compensative e preventive, e non risultano eccessivi rispetto alla riscossione e alla prevenzione dell’evasione.
- L’assenza di discrezionalità dell’amministrazione nel ridurre il tasso o cancellare parte degli interessi non comporta, da sola, violazione della proporzionalità: regole predeterminate possono tutelare certezza del diritto, parità di trattamento e contribuente contro decisioni arbitrarie.
- La retroattività del calcolo per il periodo di verifica e di giudizio non rende automaticamente sproporzionati gli interessi se il debito tributario è confermato in via definitiva; escludere quel periodo potrebbe attribuire al contribuente un vantaggio di liquidità rispetto a chi ha pagato tempestivamente.
- Per qualificare una maggiorazione tributaria come pena ai fini della Carta occorre considerare la sua qualificazione nel diritto nazionale, la finalità repressiva o compensativa e il livello di gravità. Una misura principalmente diretta a compensare il ritardo e a incentivare il pagamento non è normalmente una sanzione penale, ferma la valutazione del giudice nazionale.
- Il ne bis in idem non impedisce di per sé la pendenza contemporanea di un procedimento amministrativo tributario e di uno penale: occorre che il secondo si sia concluso con una decisione definitiva per gli stessi fatti perché sorga il problema della duplicazione vietata.
- Un regime rigido di interessi è più facilmente compatibile con la proporzionalità se prevede eccezioni legali effettive per situazioni particolari, come l’assenza di colpa, eventi imprevedibili o la mancanza di danno all’erario; resta al giudice nazionale verificare la conformità concreta.
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