Sentenza n. 4032/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata per consentire la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, di cittadinanza pakistana, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione rispetto all'avvio del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, il ricorso era diretto a ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan, rifiutato dall'amministrazione, così da poter formalizzare la domanda di visto dopo la preiscrizione universitaria. Il ricorrente aveva inoltre sollecitato il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'appuntamento presso l'ambasciata è stato concesso, realizzando quanto specificamente sollecitato con l'istanza a provvedere: la possibilità di presentare la domanda di visto. Ha precisato che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Per la parte relativa alla richiesta di ordinare direttamente il rilascio del visto, il ricorso è stato respinto: il rilascio costituisce esercizio di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione e il Tribunale non può sostituirsi ad essa imponendolo. Il ricorso è quindi risultato in parte infondato e in parte interessato dalla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; la presentazione diviene possibile dopo la fissazione dell'appuntamento presso l'ambasciata.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di fissazione dell'appuntamento necessario a formalizzarla.
- L'amministrazione consolare è tenuta a fissare tempestivamente, su richiesta dell'interessato, l'appuntamento necessario per consentire la presentazione della domanda di visto.
- Quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto e rende possibile la presentazione della domanda, viene meno l'interesse alla decisione su tale specifica pretesa e si determina la cessazione della materia del contendere.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio del visto quando il relativo potere discrezionale non sia stato ancora esercitato dall'amministrazione.
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