Cassazione Penale, Sentenza n. 556/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione dovuta a custodia cautelare (5 mesi e 17 giorni in carcere e 3 anni e 5 mesi agli arresti domiciliari) subita nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (acquisto di 7 kg di hashish), per il quale l'interessato è stato assolto definitivamente. Il ricorrente censura l'ordinanza per violazione degli artt. 125 e 314 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza mancava dell'indicazione di specifici comportamenti che giustificassero l'adozione o la protrazione della misura, che ha dato valore illegittimo al silenzio dell'imputato durante interrogatorio e processo, e che ha fatto leva su elementi probatori già ritenuti inconsistenti (nonché su dichiarazioni erroneamente attribuite ad altri imputati).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la decisione di merito non ha applicato correttamente i principi relativi alla valutazione delle condotte che possano escludere il diritto alla riparazione (dolo o colpa grave), ha fatto riferimento a circostanze neutre o già escluse dal merito (incluso l'incontro con soggetti poi assolti) e ha dato un rilievo non conforme al nuovo quadro normativo sull'uso del silenzio (modifica dell'art. 314 c.p.p.). Inoltre la Corte ha ricordato che, se il rigetto della domanda è fondato sul silenzio, la Cassazione deve verificare mediante "prova di resistenza" se gli altri elementi sono sufficienti a sostenere la decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma penale relativa ai delitti in materia di stupefacenti; nel caso è il titolo del procedimento che ha portato alla detenzione poi ritenuta ingiusta.
art. 125 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice di merito deve valutare autonomamente e motivare se l'interessato abbia concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, sulla base di fatti concreti e precisi.
art. 314 cod. proc. pen.
Dispositivo interessato dalla modifica normativa che condiziona l'uso del silenzio ai fini della riparazione; la Corte precisa che il silenzio dell'indagato (esercizio della facoltà difensiva ex art. 64, comma 3, lett. b) non costituisce più condotta ostativa al riconoscimento della riparazione, salvo che non emerga un mendacio causalmente rilevante).
art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen.
Prevede la facoltà dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio; la Corte chiarisce che tale esercizio non può essere usato come base per escludere la riparazione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4
Ha modificato l'art. 314 c.p.p.; la Corte segnala che la nuova disciplina sul valore del silenzio si applica anche ai ricorsi presentati anteriormente alla modifica e deve essere tenuta in conto nel nuovo giudizio.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere respinta solo se il giudice di merito dimostra, con motivazione concreta e precisa, che l'interessato ha concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione; mere affermazioni generiche o riferimenti a circostanze neutre non sono sufficienti.
- Il silenzio dell'indagato/interrogato, esercizio della facoltà difensiva ex art. 64 c.p.p., non può essere considerato di per sé ostativo al riconoscimento della riparazione dopo la modifica normativa; tuttavia la menzogna o il falso dichiarato, se causalmente rilevanti per la misura, possono rilevare come colpa grave.
- Se il giudice di merito ha fondato il rigetto sulla scelta di non rispondere dell'imputato, la Corte di cassazione deve effettuare la "prova di resistenza" per verificare se gli altri elementi considerati siano comunque sufficienti a sostenere la decisione.
- La corretta valutazione probatoria richiede che non si valorizzino dichiarazioni o comportamenti attribuiti erroneamente ad altri soggetti; la misattribuzione di dichiarazioni mina la validità della motivazione.
- In caso di rinvio, la Corte di merito chiamata a riesaminare la domanda deve applicare il quadro normativo vigente al momento della nuova decisione e motivare in modo autonomo e dettagliato l'eventuale esclusione del diritto alla riparazione.
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