Ordinanza n. 376/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1.del messaggio – Ordine di Impiego del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS- REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS- ricevuto dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con -OMISSIS-REGISTRO UFFICIALE.E.-OMISSIS-.04-06-2026, con il quale è stato disposto il trasferimento d'autorità della ricorrente dalla sede di Brindisi alla sede di Trieste, con decorrenza 05 luglio 2026; 2. della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Prot. -OMISSIS- REGISTRO UFFICIALE U_-OMISSIS-, con la quale l'Amministrazione ha dichiarato conclusa la fase procedimentale relativa al raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'art. 1479-bis C.O.M. e comunicato la propria determinazione di procedere unilateralmente al trasferimento; 3. della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS-REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, di rimodulazione della pianificazione con fissazione dell'esecutività del trasferimento entro il mese di ottobre 2025; 4. della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS-REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, di differimento dell'esecutività del trasferimento al mese di giugno 2026; 5. della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS-REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, di prima pianificazione del trasferimento d'autorità della ricorrente presso Trieste; 6. Di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi incluse le note -OMISSIS-.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-; e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittima condotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità dalla sede di Brindisi alla sede di Trieste, unitamente agli atti della procedura di raggiungimento dell'intesa e di pianificazione e differimento dell'esecuzione del trasferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (militare trasferita)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordine di impiego con cui è stato disposto il suo trasferimento d'autorità da Brindisi a Trieste, nonché gli atti presupposti relativi alla conclusione negativa della procedura per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 1479-bis C.O.M., alla decisione dell'Amministrazione di procedere unilateralmente, alla pianificazione, rimodulazione e differimento dell'esecuzione del trasferimento. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla dedotta illegittimità della condotta amministrativa. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di adeguato approfondimento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola manifestamente infondata. Ai fini della competenza occorre fare riferimento all'effetto degli atti impugnati, che esauriscono i loro effetti principali nel luogo di esecuzione del rapporto; tale luogo è riconducibile alla sede di Brindisi, da cui la ricorrente è trasferita. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano un adeguato approfondimento e, all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti, ha ritenuto opportuno mantenere re adhuc integra la situazione controversa fino alla decisione di merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per il 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1479-bis C.O.M.
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura finalizzata al raggiungimento dell'intesa nel procedimento di trasferimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale sulle controversie relative ad atti incidenti sul rapporto di impiego, occorre considerare il luogo in cui gli atti impugnati esauriscono i loro effetti principali, coincidente con il luogo di esecuzione del rapporto interessato.
- Quando le questioni dedotte contro un trasferimento d'autorità necessitano di adeguato approfondimento e l'esecuzione immediata può modificare la situazione controversa, il giudice cautelare può sospendere gli atti impugnati per mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, previa ponderazione degli interessi coinvolti.
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