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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5179/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva riformato parzialmente il Tribunale e dichiarato la responsabilità dell'imputato per ricettazione di maglioni con marchi contraffatti e per possesso di una carta d'identità contraffatta, assolvendo però per la detenzione per la vendita dei capi. L'imputato deduceva: (1) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto ricettazione ma non avrebbe indicato il delitto presupposto (dato che era stato assolto per detenzione per la vendita) e non proverebbe la consapevolezza della provenienza illecita; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 648 e 131‑bis c.p., poiché pur riconoscendo la particolare tenuità non ha concesso la non punibilità ex art. 131‑bis per difetto di specificità nella valutazione dell'abitualità (il ricorrente richiamava che per escludere la tenuità occorre, in concreto, pluralità di illeciti della stessa indole); (3) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 497‑bis c.p., sostenendo che il documento era "grosso falso" e che pertanto non erano necessari accertamenti per dimostrarne la falsità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito delle censure: (1) ha ritenuto infondata la prima censura spiegando che il delitto presupposto della ricettazione è la contraffazione dei marchi e non la detenzione per la vendita dall'accusa dalla quale era stato assolto; ha inoltre ritenuto sussistente la consapevolezza dell'imputato circa la natura contraffatta dei capi in virtù della mancata spiegazione sulle modalità di acquisto e della volontà di occultarne l'origine; (2) ha respinto la doglianza relativa alla non punibilità ex art. 131‑bis ritenendola generica: la Corte di merito ha valutato la tenuità in modo complessivo e ha rilevato precedenti specifici per reati analoghi (falso, violazioni del diritto d'autore, ricettazione) che denotano carattere abituale, ostativo all'applicazione dell'art. 131‑bis; (3) ha ritenuto infondata la terza doglianza perché il documento presentava caratteristiche identiche all'originale e la falsità non era riconoscibile da un occhio non esperto, giustificando quindi gli accertamenti. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 codice penale

    art. 648 quarto comma cod.pen.

    Riferito al reato di ricettazione: la Corte ha interpretato che il delitto presupposto per la ricettazione è la contraffazione dei marchi presenti sui capi, non la detenzione per la vendita; la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi dalla mancata esibizione di spiegazioni sull'acquisto

  • art. 131‑bis codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato i principi di ragionevolezza e proporzione richiedendo valutazione complessiva della condotta, ma ha escluso la non punibilità per la presenza di precedenti specifici che dimostrano abitudinarietà, ostativa all'istituto

  • art. 497‑bis codice penale

    Norma relativa alla falsità dei documenti; la Corte ha ritenuto che il documento in questione non fosse un "grosso falso" ma presentasse caratteristiche identiche all'originale, giustificando la necessità di accertamenti tecnici

  • art. 133 codice penale

    art. 133, primo comma, cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamato nella valutazione della tenuità del fatto, per considerare modalità della condotta e entità del danno/pericolo nella valutazione complessiva richiesta dall'art. 131‑bis

Massime di principio

  • Per la ricettazione è necessario individuare il delitto presupposto: non sempre coincide con la detenzione per la vendita; se i beni sono contraffatti il presupposto può essere la contraffazione o il delitto relativo ai marchi.
  • La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche dalla condotta omissiva dell'imputato (es. mancata spiegazione plausibile sull'acquisto) e dal contesto oggettivo (tipologia e valore dei beni).
  • L'applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis richiede valutazione globale delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e delle circostanze personali; precedenti specifici per reati analoghi possono integrare l'abitualità e ostare all'applicazione dell'istituto.
  • La qualificazione di "grosso falso" non è automatica: se un documento appare sostanzialmente identico all'originale e la falsità non è evidente a un osservatore non esperto, possono essere necessari accertamenti tecnici e la Corte può ritenere la falsità idonea a integrare il reato.
  • I ricorsi generici o che non contestano specificamente il percorso motivazionale della Corte di merito sono spesso dichiarati inammissibili; nelle impugnazioni è importante specificare e documentare in modo puntuale le violazioni di diritto o i vizi di motivazione.

Testo integrale

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