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Sentenza

Sentenza del 25/07/2022 n. 23231 - Corte di Cassazione

Accertamento - Società di capitali - Traslazione del reddito di impresa nei confronti dell'amministratore di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2001 nell'ambito di una frode carosello sugli scambi intracomunitari: l'Ufficio sosteneva che U. Srl fosse una societa cartiera interposta e che C.F. (insieme ad altri) avesse agito come amministratore di fatto, gestendo uti dominus le operazioni e traendone i proventi. Di conseguenza l'Agenzia ha ritenuto di traslare il reddito d'impresa e le imposte dalla societa al gestore effettivo e di irrogare le sanzioni a carico di quest'ultimo; la controversia verteva sulla legittimità di tale traslazione, sull'onere della prova, sull'applicabilità dell'IVA al rapporto tra gestore e societa (mandato senza rappresentanza) e sulla rilevanza dell'art. 7 del D.L. 269/2003 in materia sanzionatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di C.F. e confermato le decisioni di merito. Ha enunciato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, il reddito d'impresa e le relative imposte possono essere traslati al soggetto che gestisce uti dominus una societa di capitali quale effettivo possessore del reddito. Ha precisato che l'Amministrazione finanziaria può provare tale situazione anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre spetta al contribuente provare il contrario (assenza di interposizione o mancata percezione dei redditi). Ha inoltre riconosciuto che tra il gestore uti dominus e la societa si instaura un rapporto qualificabile come mandato senza rappresentanza, per il quale, se le prestazioni sono soggette a IVA, il rapporto giuridico è assoggettato all'IVA. Sul piano sanzionatorio ha stabilito che, quando il reddito e le violazioni sono traslati all'interponente, le sanzioni si riferiscono al suo rapporto fiscale e non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 7 del D.L. 269/2003 (che esonera la persona fisica quando la violazione è nell'interesse della societa). La Cassazione ha dunque confermato l'accertamento e le sanzioni a carico di C.F.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e l'effettivo possessore per interposta persona

    Consente la traslazione, anche per presunzioni, del reddito formale di un interposto (anche societa di capitali) all'effettivo possessore che lo governa uti dominus; l'onere probatorio gravita sull'Amministrazione finanziaria in via presuntiva e sul contribuente la prova contraria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3 (e corrispondente Sesta direttiva art. 6 par.4)

    Nel caso in cui un soggetto partecipi in nome proprio ma per conto di terzi a una prestazione di servizi (mandato senza rappresentanza), la normativa IVA considera che egli abbia ricevuto e fornito i servizi a titolo personale, con conseguente assoggettamento a IVA del rapporto tra mandatario e mandante, indipendentemente dal carattere oneroso dell'incarico.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    La norma, che normalmente prevede che la sanzione pecuniaria colpisca la societa con personalita giuridica anziche la persona fisica, non trova applicazione quando il soggetto fisico abbia agito per il proprio esclusivo interesse utilizzando la societa come schermo; in caso di traslazione del reddito all'interponente le violazioni e le sanzioni si riferiscono al suo rapporto fiscale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17

    Quadro normativo sulle sanzioni tributarie: nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto applicabili le sanzioni in capo all'effettivo possessore del reddito in virtù della traslazione.

  • Codice Civile, artt. 2332 e 2472

    Richiamati per sottolineare che l'esistenza formale e l'iscrizione della societa nel registro delle imprese creano un soggetto giuridico autonomo la cui simulazione assoluta non va presunta; nondimeno cio non preclude la traslazione fiscale dei redditi quando emergano fatti che dimostrino il possesso effettivo da parte dell'interponente.

  • Giurisprudenza UE: Corte di giustizia sent. C-274/15 e C-707/18

    Confermano che la qualificazione come mandato senza rappresentanza impone il trattamento iva della prestazione resa dal mandatario e che il regime non richiede che il mandato sia oneroso.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può imputare i redditi formali di una societa a un soggetto terzo che la governa uti dominus se dimostra, anche con presunzioni gravi, il totale asservimento della societa all'interponente; non e necessaria la prova di simulazione assoluta della societa.
  • L'onere della prova iniziale spetta al Fisco e puo essere assolto tramite elementi indiziari concatenati; il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria (es. documentazione di autonomia gestionale, operazioni effettive, flussi di cassa che dimostrino che i proventi non sono stati percepiti).
  • Quando la traslazione riguarda reddito d'impresa il trasferimento e complessivo (IRPEF/IRPEG/IRAP e correlati), salvo prova contraria dell'Ufficio su eventuali importi maggiori o minori.
  • Se il gestore uti dominus agisce in nome proprio ma per conto della societa si configura un mandato senza rappresentanza: il rapporto tra mandatario e mandante e soggetto a IVA per le prestazioni di servizi coinvolte, indipendentemente dal carattere oneroso del mandato.
  • Sotto il profilo sanzionatorio, se il reddito e le condotte evasive sono imputate all'interponente, le sanzioni si riferiscono al suo rapporto fiscale e non operano le speciali esenzioni previste dall'art. 7 del D.L. 269/2003 per la societa.
  • Elementi probatori utili per il Fisco: sentenze penali/accordi di patteggiamento, dichiarazioni di terzi e dipendenti, assenza di capitale versato, controllo operativo e decisionale esercitato direttamente dall'interponente, flussi finanziari riconducibili all'interponente.
  • Contromosse difensive pratiche: documentare autonomia societaria (verbali assemblea, conti separati, versamento capitale, deleghe operative), dimostrare che i proventi non sono stati percepiti dall'interponente, produrre contratti e flussi che attestino transazioni reali e indipendenti.
  • La presenza di una societa formalmente costituita non esclude automaticamente la traslazione fiscale; pero la decisione deve basarsi su prove e presunzioni concordanti e non su meri sospetti.

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